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Ordinanza

Ordinanza n. 2222/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di dimissione dal corso di formazione per allievi vigili del fuoco, adottato per inidoneità assoluta al servizio operativo, e verbale della Commissione medica ospedaliera

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato dimesso dal 101° corso di formazione per allievi vigili del fuoco, nonché il verbale della Commissione medica ospedaliera che aveva certificato la sua inidoneità assoluta al servizio operativo. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento perché adottato mentre era pendente il riesame richiesto alla Commissione medica di seconda istanza e perché fondato esclusivamente sulla diagnosi di forame ovale pervio, patologia che il ricorrente ha rappresentato come transitoria in ragione dell'intervento chirurgico programmato. Sul piano processuale, il Tribunale ha rilevato che la notificazione al controinteressato era stata effettuata presso un indirizzo PEC comunicato dal Ministero, ma non risultante dai pubblici elenchi previsti dall'art. 6-quater del d.lgs. n. 82/2005.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha rimesso il ricorrente in termini, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., per integrare il contraddittorio mediante nuova notificazione del ricorso al controinteressato presso l'indirizzo di residenza, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Quanto alla domanda cautelare, ha ritenuto che gli approfondimenti sanitari fossero ancora in corso e che fosse stato pianificato un intervento chirurgico; pertanto, allo stato, non ha ravvisato le condizioni per disporre la riammissione del ricorrente al corso. Ha rinviato ogni decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato a un momento successivo, quando il quadro clinico sarà stabilizzato e/o la Commissione medica di seconda istanza si sarà pronunciata sul riesame. Ha ordinato alle parti di depositare documentati aggiornamenti sugli sviluppi sanitari e ha fissato la discussione del merito all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per rinviare la decisione cautelare e fissare direttamente la discussione del merito a un'udienza pubblica successiva.

  • art. 37 c.p.a.

    È stato utilizzato per consentire l'integrazione del contraddittorio mediante una nuova notificazione al controinteressato.

  • art. 6-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Il Tribunale ha rilevato che l'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione al controinteressato non risultava inserito nei pubblici elenchi previsti dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La disposizione è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa sulla protezione dei dati sanitari per giustificare l'oscuramento delle informazioni sensibili.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso al controinteressato è stata eseguita presso un indirizzo PEC comunicato dall'amministrazione ma non inserito nei pubblici elenchi previsti dalla legge, il giudice può rimettere il ricorrente in termini e ordinare la rinnovazione della notificazione presso l'indirizzo di residenza, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
  • In sede cautelare, quando la valutazione dell'idoneità al servizio dipende da accertamenti sanitari ancora in corso e da un intervento chirurgico programmato, il giudice può ritenere non attuali le condizioni per la riammissione immediata e rinviare la decisione sulla legittimità dell'atto a una fase successiva, una volta stabilizzato il quadro clinico o definito il riesame amministrativo.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può differire la decisione cautelare e fissare direttamente la discussione del merito, disponendo nel frattempo il deposito di aggiornamenti documentati sugli elementi rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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