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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38763/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello di Trieste: si denunciava l'erronea applicazione degli artt. 81 e 99 cod. pen. per avere nuovamente computato l'aumento per recidiva qualificata sui reati satellite, violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597, comma 3 c.p.p.) perché l'appello in sede di rinvio ha peggiorato il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, violazione del divieto di doppia applicazione della stessa aggravante (bis in idem), carenza di motivazione circa gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione (mancato richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.), e, infine, censura per il rigetto della richiesta di rinvio per impedimento a comparire per restrizioni interregionali COVID-19.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per i profili sostanziali e motivazionali ritenuti fondati: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per rideterminare la pena. Nel dettaglio la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale ha erroneamente riapplicato l'aumento per la recidiva qualificata ai reati satellite, mentre tale aggravante, nel reato continuato, va riferita all'aumento complessivo e non ripetuta sui singoli segmenti se già valorizzata nel reato più grave; ha inoltre rilevato l'insufficiente motivazione in ordine alla determinazione dei singoli aumenti per continuazione, richiedendo una motivazione distinta per ciascun reato satellite secondo i criteri dell'art. 133 c.p. L'annullamento è con rinvio per nuovo giudizio di determinazione della pena. La censura processuale sul diniego del rinvio per COVID è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Nel reato continuato l'aumento dovuto a circostanze soggettive (es. recidiva qualificata) va riferito all'aumento complessivo e non applicato ripetutamente ai singoli reati-satellite; le aggravanti rilevanti per la comparazione sono principalmente quelle relative al fatto più grave

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla necessità di corretta applicazione delle regole sulla recidiva e sugli aumenti

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte deve esplicitare, anche sinteticamente, i criteri dosimetrici adottati e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite nella continuazione, in modo da consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Tutela del divieto di reformatio in pejus: la Corte d'appello non può peggiorare il trattamento sanzionatorio senza che vi sia impugnazione della pubblica accusa; principio richiamato come limite all'azione d'ufficio del giudice in sede di rinvio

  • Divieto di reformatio in pejus (principio giurisprudenziale)

    Principio secondo cui, in sede di riesame a seguito di rinvio, il giudice non può aggravare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa; qui rilevante per impedire la riapplicazione della recidiva quando il primo giudice non l'aveva computata

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 47127/2021 e precedenti: Sez.1, n. 5478/2010; Sez.1, n.13369/2018; Sez.4, n.55178/2016)

    Consolidati principi interpretativi: (i) nel reato continuato il confronto tra circostanze riguarda soprattutto il fatto più grave; (ii) il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite; (iii) non è ammessa una duplicazione delle stesse aggravanti soggettive sui singoli segmenti di pena

Massime di principio

  • Nel reato continuato l'aumento per circostanze soggettive (es. recidiva qualificata) deve essere calcolato sull'aumento complessivo e non raddoppiato sui singoli reati-satellite se già valorizzata nel reato più grave
  • Il giudice che determina la pena in caso di continuazione deve motivare distintamente la misura degli aumenti relativi a ciascun reato-satellite, anche sinteticamente, indicando i criteri di cui all'art. 133 c.p., per consentire il controllo della proporzione e dei limiti previsti dall'art. 81
  • La Corte d'appello, in sede di riesame/responsabilità dopo rinvio, non può peggiorare il trattamento sanzionatorio dell'imputato (divieto di reformatio in pejus) senza che la pubblica accusa abbia impugnato la decisione precedente
  • Se la sentenza di primo grado ha già valorizzato un'aggravante soggettiva sulla pena base, il giudice dell'appello deve evitare di riapplicare la stessa aggravante ai reati satellite; occorre operare la comparazione delle circostanze secondo la giurisprudenza consolidata
  • Richieste di rinvio per impedimenti legati a misure emergenziali (es. COVID) devono essere tempestive e documentate; tuttavia, se il merito sostanziale del ricorso viene accolto, le questioni procedurali possono risultare assorbite

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