Cassazione Civile, Ordinanza n. 19581/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2004, con una clausola di corrispettivo che prevedeva una duplice indicizzazione: una finanziaria legata al LIBOR CHF e una valutaria legata al cambio euro/franco svizzero. La Corte d’appello aveva ritenuto la clausola di indicizzazione al tasso di cambio parzialmente nulla per difetto di meritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., qualificandola come atipica, eccessivamente aleatoria e squilibrata, con richiamo anche all’idea che il contratto fosse "una sorta di swap". La ricorrente ha proposto otto motivi: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, motivazione apparente, erronea applicazione dell’art. 1322 c.c., violazione dei principi di conservazione del contratto ex art. 1419 c.c. e degli artt. 1367 e 1371 c.c., erronea qualificazione del leasing come swap, insufficiente motivazione sul meccanismo di indicizzazione, violazione del contraddittorio per asserita rilevazione d’ufficio della nullità, nonché censura sulla legittimazione passiva rispetto a pretese restitutorie. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che le censure non colpivano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di merito e che vi fosse giudicato su alcune statuizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito non fosse apparente perché non astratta né priva del minimo costituzionale. Ha accolto il primo e il terzo motivo, reputando erroneo il giudizio di immeritevolezza ex art. 1322 c.c. formulato dalla Corte territoriale senza una corretta interpretazione della clausola secondo i canoni ermeneutici e senza considerare che la meritevolezza va valutata sullo scopo pratico perseguito dalle parti, non sulla convenienza, chiarezza o aleatorietà del patto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà riesaminare la meritevolezza della clausola di rischio cambio alla luce del principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la meritevolezza di tutela del patto atipico va valutata in concreto rispetto allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; il giudizio non coincide con la liceità del contratto.
la clausola va interpretata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, avendo riguardo al testo complessivo e allo scopo pratico perseguito.
la clausola deve essere letta nel contesto dell’intero regolamento contrattuale.
l’interpretazione deve essere coerente con la buona fede e con il significato funzionale dell’assetto negoziale.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se avulsa dai fatti di causa o incapace di raggiungere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
richiede una motivazione non meramente apparente e sufficientemente intellegibile.
invocato dalla ricorrente per il principio di conservazione del contratto.
invocato dalla ricorrente per l’equo contemperamento degli interessi delle parti.
invocato per sostenere che, ove possibile, deve conservarsi il contratto espungendo la sola parte eventualmente nulla.
richiamato come parametro del principio del contraddittorio, dedotto dalla ricorrente contro la rilevazione officiosa della nullità.
Massime di principio
- Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. deve essere svolto mediante un’interpretazione complessiva della clausola o del patto atipico alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., con particolare riguardo alla causa concreta e allo scopo pratico perseguito dalle parti.
- Non è sufficiente, per negare la meritevolezza di tutela di una clausola atipica, valorizzarne la maggiore o minore convenienza economica per una parte, la sua asserita chiarezza o la sua aleatorietà: occorre accertare che il risultato concretamente perseguito sia contrario ai principi dell’ordinamento.
- Una motivazione è solo apparente quando è astratta o avulsa dai fatti di causa e non consente di seguire la logica del ragionamento decisorio; non lo è quando il giudice espone una linea argomentativa comprensibile, anche se eventualmente errata.
- La clausola di un contratto di leasing che colleghi il canone a variazioni di un indice finanziario e di un tasso di cambio non è di per sé un patto immeritevole di tutela né un derivato implicito; la valutazione dipende dalla concreta struttura negoziale e dagli interessi che le parti hanno inteso regolare.
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