Cassazione Civile, Ordinanza n. 09584/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere dall'avvocata, iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense per il periodo considerato, i contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2009, con conseguente iscrizione d'ufficio e applicazione di sanzioni civili. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS e respinto la domanda della professionista volta ad annullare l'iscrizione e la richiesta contributiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, sostenendo che non sussistesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti già iscritti a un Albo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la richiesta di pagamento ricevuta il 29 giugno 2015 non avrebbe interrotto o impedito la prescrizione, poiché il dies a quo avrebbe dovuto coincidere con la scadenza del versamento del contributo per il 2009, indicata al 16 giugno 2010; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa alle sanzioni civili applicate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, nel regime ratione temporis applicabile, sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS, e precisando che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto anche dei differimenti disposti dai DPCM; nel caso concreto il termine era differito al 6 luglio 2010, per cui alla data della richiesta INPS del 29 giugno 2015 la prescrizione quinquennale non era maturata. Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente alle sanzioni civili, alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 18 del D.L. n. 98/2011, dichiarando che per l'anno 2009 nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e la Corte ha deciso nel merito su quel punto; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
introduce l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i lavoratori autonomi privi di altra copertura previdenziale rilevante; l'unico versamento idoneo a escludere l'obbligo è quello che dà luogo a una corrispondente prestazione previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
indica il termine di scadenza del versamento richiamato dalla ricorrente per individuare il dies a quo della prescrizione.
norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, evocata per denunciare l'omessa pronuncia sulle sanzioni civili.
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
regola il regime delle sanzioni civili per omessa contribuzione, oggetto della domanda non esaminata secondo la ricorrente.
art. 55, r.d.l. n. 1827/1935
le contribuzioni obbligatorie si prescrivono dal giorno in cui avrebbero dovuto essere versate.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
ha differito il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 per i contribuenti interessati dagli studi di settore; tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione.
la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale intervenuta sulla norma nella parte relativa alle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata.
norma processuale richiamata dalla ricorrente nella memoria depositata in Cassazione.
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti all'Albo ma non alla Cassa Forense, nel regime previgente all'automatismo dell'iscrizione, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS quando non risultino coperti da una forma previdenziale obbligatoria che comporti una effettiva prestazione pensionistica correlata.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo e deve tenere conto anche di eventuali differimenti del termine stabiliti da fonti normative o regolamentari applicabili.
- La richiesta di pagamento notificata dall'ente previdenziale è irrilevante per anticipare il decorso della prescrizione quando intervenga prima del compimento del termine quinquennale calcolato sulla scadenza effettiva del versamento.
- Quando la pretesa contributiva è confermata ma sopravviene una pronuncia di illegittimità costituzionale che incide soltanto sul regime sanzionatorio, il giudice di legittimità può cassare la sentenza limitatamente alle sanzioni e decidere nel merito su tale capo.
- In presenza di accoglimento solo parziale del ricorso per effetto di una sopravvenienza normativa o costituzionale, è possibile compensare integralmente le spese di lite dell'intero giudizio.
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