Cassazione Civile, Ordinanza n. 08936/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'azienda ospedaliera e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda ospedaliera, addetto all'area provveditorato ed economato, ha chiesto in giudizio l'accertamento di avere svolto, in un certo periodo, funzioni di responsabile f.f. e poi di segretario/responsabile del procedimento presso l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari dell'area comparto e dell'area dirigenza, domandando il riconoscimento della relativa indennità di funzione prevista dal CCNL di categoria e la condanna al pagamento delle somme dovute. Il Tribunale ha rigettato la domanda; in appello il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi, ma la Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile sia perché non autosufficiente e formulato in modo generico, senza individuare specificamente i canali del sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, c.p.c. e le norme asseritamente violate, sia perché tardivo, essendo la sentenza d'appello notificata il 25 ottobre 2016 e il ricorso per cassazione notificato il 14 aprile 2017, oltre il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve individuare specificamente i motivi di impugnazione e i canali del sindacato di legittimità; la critica generica e non autosufficiente non è ammissibile.
Il termine breve di 60 giorni decorre dalla notificazione della sentenza impugnata; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo.
Le spese seguono la soccombenza; la parte soccombente è condannata a rifondere le spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 introducendo il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito processuale sfavorevole.
art. 36, comma 1, CCNL di categoria
È la fonte contrattuale invocata dal lavoratore per ottenere l'indennità di funzione per l'incarico svolto; la Corte di cassazione non ne esamina il merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo autosufficiente e deve indicare con precisione i motivi di impugnazione, le norme violate e il vizio denunciato; in difetto, è inammissibile.
- La notificazione della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il deposito o la notificazione oltre detto termine comportano tardività e inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese di lite e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se previsto dalla legge.
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