Cassazione Civile, Ordinanza n. 10426/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società proprietaria di alcuni locali in un edificio condominiale di ottenere la rimozione di una rastrelliera per biciclette collocata nel cortile comune davanti all'ingresso della propria unità. La domanda era già stata ritenuta inammissibile nei gradi di merito per violazione del principio ne bis in idem, perché identica a quella già decisa con sentenza definitiva in un precedente giudizio tra le stesse parti. In appello la società ha sostenuto che il precedente giudizio riguardasse una situazione diversa, cioè biciclette disposte in modo diverso rispetto a quelle attualmente presenti, e ha lamentato che il primo giudice e poi la Corte d'appello non avessero considerato il diverso ostacolo derivante dal posizionamento delle biciclette nella rastrelliera da parte dei singoli condomini. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) omessa motivazione sull'assorbimento delle censure relative alla mancata ammissione delle prove testimoniali; 3) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere consentito l'accertamento del posizionamento effettivo della rastrelliera e delle biciclette; 4) violazione dell'art. 244 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale. Il condomìnio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivo, osservando che la motivazione della Corte d'appello era chiara e non apparente: i giudici di merito avevano accertato, sulla base delle fotografie e della precedente sentenza passata in giudicato, che la rastrelliera era la stessa già oggetto del precedente giudizio e che le allegazioni relative al diverso posizionamento delle biciclette costituivano un fatto nuovo e inconferente rispetto alla domanda proposta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conforme al paradigma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., mirava in realtà a un nuovo accertamento in fatto e, comunque, risultava precluso dalla doppia conforme. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione intelligibile e idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come norma processuale a fondamento delle censure di nullità della sentenza, ma i motivi sono stati ritenuti infondati poiché la motivazione non era mancante né solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è stato ricondotto al solo omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza motivazionale né di chiedere una rivalutazione delle prove o un nuovo accertamento di merito.
La valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali è rimessa al giudice di merito; la sua censura, nel caso concreto, è stata ritenuta infondata.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Nel dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in causa.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., per esigere la specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 348-ter ultimo comma c.p.c.
È stata richiamata la preclusione del motivo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, applicabile ratione temporis.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; se il ragionamento decisorio è chiaramente ricostruibile, la censura di nullità non può essere accolta.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento del merito.
- L'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Quando vi è doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi incontra la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c., se applicabile ratione temporis.
- La valutazione circa ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se la censura mira solo a una rivalutazione del materiale probatorio.
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