Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La società, ammessa a concordato preventivo liquidatorio, aveva visto dichiarare dal tribunale la risoluzione del concordato, poi confermata in reclamo dalla corte d'appello, perché la causa concreta della procedura era venuta meno: l’attivo previsto si era drasticamente ridotto a seguito della vendita di un immobile strategico a un prezzo inferiore alle stime, con conseguente incapienza rispetto alla proposta originaria e mancato soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati nonché totale insoddisfacimento dei chirografari. Nel ricorso per cassazione il liquidatore ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la pendenza di una domanda risarcitoria contro il leasing per la asserita svendita dell’immobile, che avrebbe potuto compensare la perdita di attivo; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la corte territoriale avrebbe affermato insieme che la risoluzione del concordato può avvenire anche senza colpa del debitore e che dal concordato deriva un obbligo giuridico di adempimento, sicché sarebbe comunque necessario un profilo di colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che il fatto asseritamente omesso era in realtà stato già considerato dalla corte d'appello, la quale aveva preso atto dell'incidenza della crisi del mercato immobiliare e dell'aleatorietà dell'esito delle azioni risarcitorie; inoltre, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più sindacabile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge. Sul secondo ha ritenuto che la motivazione impugnata, pur non chiarissima, fosse comunque riconducibile ai consolidati principi sulla causa concreta del concordato preventivo e sulla risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza; non vi era quindi una nullità per anomalia motivazionale al livello del "minimo costituzionale". Non sono state liquidate spese per assenza di difese degli intimati, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 non consente di censurare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti tracciati dalla giurisprudenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo in presenza di anomalie motivazionali radicali, non di semplici difetti di chiarezza o completezza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o presenta vizi estremi assimilabili alla mancanza assoluta o all'incomprensibilità, non quando sia solo sintetica o non perfettamente perspicua.
art. 111, comma 6, Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è integrato dal cosiddetto "minimo costituzionale"; solo il suo mancato raggiungimento determina nullità della sentenza.
La risoluzione del concordato preventivo può essere pronunciata per inadempimento di non scarsa importanza, secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo già discusso tra le parti; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o per riproporre censure sulla sufficienza della motivazione.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili è configurabile solo quando la motivazione scenda sotto il minimo costituzionale; non basta che la motivazione sia sintetica, non lineare o poco perspicua.
- La risoluzione del concordato preventivo si collega alla perdita della sua causa concreta e può essere pronunciata anche quando il piano non sia più idoneo a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, senza che sia necessario ricondurre la verifica alla sola colpa del debitore.
- In sede di cassazione non è consentito mascherare una richiesta di riesame dei fatti come violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il ricorso è rigettato e gli intimati non svolgono difese, non si provvede sulle spese; resta ferma la possibilità del raddoppio del contributo unificato.
- rami
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