Cassazione Penale, Sentenza n. 22078/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il dissequestro e la restituzione di confezioni di pellet sequestrate e in giacenza presso il deposito della sua ditta (anche per prelevare un campione ai fini di analisi). La richiesta di dissequestro veniva rigettata (provv. 16/09/2022) e la difesa proponeva opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p. Dopo sollecito della difesa il Gip dichiarava l'opposizione inammissibile richiamando disposizioni sull'applicabilità dell'art. 263 c.p.p. e ritenendo assenti i presupposti per il rimedio invocato. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza in Cassazione per errata applicazione delle norme in materia di competenza e procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, una volta intervenuto decreto di archiviazione che definisce la fase delle indagini preliminari, la competenza a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione, e che vanno applicate le norme di cui agli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., con possibilità di opposizione da trattare secondo l'incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.). Il Gip aveva quindi erroneamente disapplicato tale disciplina richiamando l'art. 263 in modo non coerente. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, sezione GIP, per la prosecuzione del procedimento e la fissazione dell'udienza in contraddittorio.
Norme richiamate
Individua la competenza del giudice dell'esecuzione per i provvedimenti in materia di confisca e restituzione delle cose sequestrate; prevede l'adozione de plano di tali provvedimenti.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la procedura applicabile per confisca e restituzione (provvedimenti del giudice dell'esecuzione) e la possibilità di opposizione degli interessati davanti allo stesso giudice, con modalità dell'incidente di esecuzione.
La Corte interpreta il comma 6 (che disciplina la restituzione dopo sentenza irrevocabile) come espressione di principio generale: quando la fase delle indagini è definita (es. per decreto di archiviazione) la competenza alla restituzione passa al giudice dell'esecuzione; perciò l'art. 263 non esclude l'applicazione della disciplina dell'esecuzione dopo archiviazione.
Disciplina l'incidente di esecuzione: la Corte conferma che l'opposizione ai provvedimenti di restituzione adottati dal giudice dell'esecuzione deve essere trattata secondo le forme dell'incidente di esecuzione, con udienza in contraddittorio.
Norma sostanziale richiamata nel contesto per qualificare la natura del fatto; nel caso la contestazione riguardava reati che comportano la rilevanza del corpo del reato.
Norma sostanziale richiamata (reati relativi al materiale sequestrato); utilizzata nella ricostruzione delle ragioni per cui era stato disposto il sequestro.
Massime di principio
- Dopo l'intervenuto decreto di archiviazione (che definisce la fase delle indagini preliminari) la competenza a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione.
- Nei casi di restituzione o dissequestro successivi ad archiviazione vanno applicate le norme dell'esecuzione (art. 676 e art. 667, comma 4, c.p.p.), con provvedimenti adottati de plano e con la possibilità per gli interessati di proporre opposizione da trattarsi secondo l'art. 666 c.p.p. (incidente di esecuzione) con udienza in contraddittorio.
- Non è corretta la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione motivata con un generico richiamo all'art. 263 quando la fase delle indagini è già stata definita: l'assetto normativo mira a garantire la tutela in contraddittorio dell'interessato anche dopo archiviazione.
- La qualificazione del bene come 'corpo del reato' può influenzare l'ammissibilità di misure parziali (es. prelievo di campioni), ma non esonera dall'applicare la procedura dell'esecuzione e le garanzie processuali connesse all'opposizione.
- In caso di rigetto del dissequestro senza fissazione di udienza, la parte interessata può sollecitare il giudice dell'esecuzione e, se il giudice procede con inammissibilità formale, è possibile impugnare il provvedimento per cassazione ove vi sia errata applicazione delle norme procedurali.
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