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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08370/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. La fattispecie concreta, per come descritta nella motivazione, riguarda un pagamento solutorio eseguito con un assegno non riscosso, modalità ritenuta artificiosa perché idonea a indurre la persona offesa a credere di essere stata soddisfatta del credito o ristorata dell'esborso non dovuto, con conseguente profitto illecito e danno corrispondente. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice di merito. Con il secondo motivo si denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a ottenere una rilettura del merito non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto circa la sussistenza degli artifici, del raggiro, del profitto e del danno. Ha ritenuto inoltre che il secondo motivo fosse non consentito e comunque manifestamente infondato, perché il diniego dell'art. 131-bis c.p. risultava sorretto da adeguata motivazione, fondata sull'entità non esigua del danno cagionato e del profitto conseguito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama la struttura del reato di truffa, valorizzando gli artifici e raggiri consistenti nell'uso di un assegno non riscosso come mezzo idoneo a indurre in errore la persona offesa, con profitto illecito e corrispondente danno.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata che faccia riferimento all'entità non esigua del danno e del profitto, elementi incompatibili con il riconoscimento del beneficio nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente una rilettura del compendio probatorio e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
  • La truffa può essere integrata anche mediante un comportamento solutorio solo apparente, quale l'uso di un assegno non effettivamente riscosso, se la condotta è idonea a ingannare la persona offesa sulla reale soddisfazione del proprio credito o sulla restituzione di una somma.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica del ragionamento decisorio, non potendo sostituirsi alla valutazione di merito degli elementi probatori.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi elementi oggettivi quali l'entità del danno cagionato e del profitto conseguito, se non esigui e incompatibili con la minima offensività richiesta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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