Cassazione Civile, Ordinanza n. 33332/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di irrogazione di sanzioni emesso ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997, collegato a contestazioni di evasione IVA relative agli anni 2005, 2006 e 2007. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza di appello o del procedimento per totale carenza di motivazione. In particolare, lamentava che la CTR si fosse limitata a recepire acriticamente la decisione di primo grado, senza svolgere un autonomo esame critico dei motivi di gravame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura di motivazione apparente. Ha osservato che la CTR si era limitata a una motivazione meramente assertiva e per relationem, priva di un effettivo vaglio critico dei motivi di appello. Richiamando il principio secondo cui è nulla la sentenza motivata in modo solo apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997
Norma richiamata quale base dell'avviso di irrogazione di sanzioni contestato al contribuente in relazione all'evasione IVA.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione solo apparente integra un vizio denunciabile in cassazione come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca una motivazione effettiva, cioè un autonomo processo deliberativo del giudice.
Massime di principio
- È nulla la sentenza d'appello che si limiti a una motivazione per relationem alla decisione di primo grado, mediante adesione generica e acritica, senza un autonomo esame critico dei motivi di gravame.
- La motivazione apparente integra nullità della sentenza e può essere dedotta in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
- Nel giudizio di appello il giudice deve confrontarsi con le censure proposte, esponendo le ragioni della propria decisione in modo effettivo e intellegibile; non è sufficiente il mero rinvio alle argomentazioni del primo giudice.
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