Cassazione Civile, Ordinanza n. 22133/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro complementare emessi in relazione a due rogiti di cessione di quote societarie. Il notaio, che aveva autoliquidato l'imposta in misura fissa di 200 euro per ciascun atto, sosteneva che, anche se ciascun rogito conteneva più cessioni di quote, dovesse comunque applicarsi una sola imposta fissa per documento, e non tante imposte quante erano le singole cessioni. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che ogni rogito fosse un atto cumulativo o plurimo e che, ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 131/1986, ogni singola disposizione dovesse essere tassata autonomamente. Con il ricorso per cassazione il notaio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, sostenendo: 1) che il riferimento all'art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, della Tariffa, richiamato in modo comparativo, avrebbe dovuto condurre a un'unica imposta fissa per atti plurimi analoghi; 2) che il plurale "quote" nell'art. 11 della Tariffa esprimerebbe la volontà di assoggettare a una sola imposta le cessioni contenute nel medesimo rogito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la pertinenza del richiamo all'art. 4 della Tariffa, perché norma di favore di stretta interpretazione applicabile solo in casi specifici non sovrapponibili. Ha inoltre ritenuto priva di rilievo l'argomentazione letterale basata sul plurale "quote" dell'art. 11 della Tariffa, osservando che tale espressione non indica l'intenzione di tassare unitariamente più negoziazioni contenute nello stesso atto, ma descrive il trasferimento della partecipazione. La Corte ha quindi ribadito il principio per cui, in caso di contestuali cessioni di quote sociali, ciascuna cessione è soggetta autonomamente a imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986, non essendo configurabile un negozio complesso a causa unitaria, ma distinti atti negoziali che realizzano interessi immediati autonomamente identificabili. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
nelle disposizioni plurime contenute nello stesso atto ciascuna disposizione è autonomamente tassabile; non si configura un'unica imposizione per l'intero rogito quando vi siano distinti negozi di cessione
art. 11, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la previsione dell'imposta in misura fissa per gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di quote non vale a trasformare più cessioni contestuali in un solo presupposto impositivo
art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma di favore e di stretta interpretazione, richiamata come inconferente perché applicabile solo ad assegnazioni soggette a IVA o aventi ad oggetto utili in denaro
la Corte ribadisce il principio di diritto consolidato, condividendone le ragioni
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, quando un unico documento contiene più cessioni di quote societarie, occorre guardare alla pluralità delle singole disposizioni negoziali e non alla sola unità formale del rogito.
- L'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986 impone la tassazione autonoma di ciascuna disposizione contenuta nell'atto quando essa integri un negozio distinto e autonomo, anche se inserito in un testo unitario.
- Il richiamo a norme agevolative o di favore non può essere utilizzato per estendere, in via analogica, un regime fiscale unitario a fattispecie non espressamente previste.
- L'interpretazione letterale non può prevalere quando l'uso del plurale nella disposizione non esprima una scelta normativa di unicità dell'imposizione ma solo descriva l'oggetto del trasferimento.
- La contestuale cessione di più quote sociali non integra di per sé un negozio complesso con causa unitaria, se ciascuna cessione realizza un autonomo interesse immediato e resta giuridicamente identificabile come atto distinto.
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