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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22133/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro complementare emessi in relazione a due rogiti di cessione di quote societarie. Il notaio, che aveva autoliquidato l'imposta in misura fissa di 200 euro per ciascun atto, sosteneva che, anche se ciascun rogito conteneva più cessioni di quote, dovesse comunque applicarsi una sola imposta fissa per documento, e non tante imposte quante erano le singole cessioni. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che ogni rogito fosse un atto cumulativo o plurimo e che, ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 131/1986, ogni singola disposizione dovesse essere tassata autonomamente. Con il ricorso per cassazione il notaio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, sostenendo: 1) che il riferimento all'art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, della Tariffa, richiamato in modo comparativo, avrebbe dovuto condurre a un'unica imposta fissa per atti plurimi analoghi; 2) che il plurale "quote" nell'art. 11 della Tariffa esprimerebbe la volontà di assoggettare a una sola imposta le cessioni contenute nel medesimo rogito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la pertinenza del richiamo all'art. 4 della Tariffa, perché norma di favore di stretta interpretazione applicabile solo in casi specifici non sovrapponibili. Ha inoltre ritenuto priva di rilievo l'argomentazione letterale basata sul plurale "quote" dell'art. 11 della Tariffa, osservando che tale espressione non indica l'intenzione di tassare unitariamente più negoziazioni contenute nello stesso atto, ma descrive il trasferimento della partecipazione. La Corte ha quindi ribadito il principio per cui, in caso di contestuali cessioni di quote sociali, ciascuna cessione è soggetta autonomamente a imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 131/1986, non essendo configurabile un negozio complesso a causa unitaria, ma distinti atti negoziali che realizzano interessi immediati autonomamente identificabili. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, quando un unico documento contiene più cessioni di quote societarie, occorre guardare alla pluralità delle singole disposizioni negoziali e non alla sola unità formale del rogito.
  • L'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986 impone la tassazione autonoma di ciascuna disposizione contenuta nell'atto quando essa integri un negozio distinto e autonomo, anche se inserito in un testo unitario.
  • Il richiamo a norme agevolative o di favore non può essere utilizzato per estendere, in via analogica, un regime fiscale unitario a fattispecie non espressamente previste.
  • L'interpretazione letterale non può prevalere quando l'uso del plurale nella disposizione non esprima una scelta normativa di unicità dell'imposizione ma solo descriva l'oggetto del trasferimento.
  • La contestuale cessione di più quote sociali non integra di per sé un negozio complesso con causa unitaria, se ciascuna cessione realizza un autonomo interesse immediato e resta giuridicamente identificabile come atto distinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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