Cassazione Penale, Ordinanza n. 11849/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i reati di cui agli artt. 497-bis e 482 c.p. I motivi dedotti erano due: 1) erronea applicazione della legge penale e nullità ex art. 522 c.p.p., per avere la Corte territoriale ricondotto la condotta al comma 2 dell'art. 497-bis c.p., assumendo che la contestazione non consentisse tale qualificazione; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione al minimo dell'aumento per la continuazione, oltre a doglianze sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che la memoria difensiva depositata il 20.2.2025 fosse tardiva e dunque non valutabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il possesso di un documento falso di identità recante la foto del possessore e false generalità integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., perché dimostra la partecipazione alla falsificazione, e che non vi era violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché il capo di imputazione conteneva gli elementi necessari alla qualificazione del fatto. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato con riferimento a elementi personali e fattuali negativi, tra cui il tentativo di sottrarsi all'esecuzione di precedenti condanne e l'assenza di elementi positivi meritevoli di favore. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dalla Corte di appello, ricordando che una motivazione rafforzata è necessaria solo se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il possesso di un documento di identità falso recante la foto del possessore e false generalità integra la fattispecie del comma 2, poiché evidenzia la partecipazione alla condotta di falsificazione.
È richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna confermata in appello.
La censura di nullità per asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è stata ritenuta infondata.
art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.
Il termine per il deposito della memoria difensiva è perentorio; il deposito tardivo comporta la non valutabilità dell'atto.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere negato con motivazione ancorata agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare tutti quelli dedotti dalle parti.
Nel dosimetro della pena, quando la sanzione è inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il possesso di un documento di identità falso munito della fotografia del soggetto e recante false generalità può integrare la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., perché è indice della partecipazione alla falsificazione e non di una mera detenzione occasionale del documento.
- Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il capo di imputazione descrive gli elementi costitutivi del fatto e contiene l'elemento decisivo per la qualificazione giuridica, consentendo all'imputato di difendersi in modo pieno.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente ogni circostanza favorevole o sfavorevole dedotta dalle parti.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando la pena irrogata non si discosta significativamente dal minimo edittale; in tal caso è adeguato il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di una motivazione rafforzata.
- Il deposito tardivo della memoria nel procedimento di cassazione determina la sua inutilizzabilità processuale quando il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. è perentorio.
Come è indicizzato
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