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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07417/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le parti hanno depositato un atto di rinuncia reciproca ai rispettivi ricorsi, con accettazione dell'altra parte. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha statuito che nulla era dovuto sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso principale e incidentale.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due investitori avevano convenuto in giudizio l'intermediario bancario chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per avere acquistato obbligazioni della Repubblica Argentina e di Cirio Finance senza essere stati previamente e adeguatamente informati sui rischi dei prodotti finanziari. Il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva liquidato il danno in misura commisurata al valore di acquisto dei titoli, con detrazione delle cedole incassate e di quanto percepito nella procedura di amministrazione straordinaria di Cirio. In appello la domanda era stata rigettata: la Corte territoriale aveva escluso che l'esperienza finanziaria degli investitori sollevasse la banca dagli obblighi informativi, ma aveva ritenuto non provato il nesso causale tra l'omessa informazione e il danno, osservando che le notizie che la banca avrebbe dovuto fornire non avrebbero comunque dissuaso gli acquirenti, anche alla luce dei successivi investimenti effettuati in titoli con caratteristiche analoghe. In cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato violazione dell'art. 1223 c.c., dei principi in tema di risarcimento del danno e omesso esame di un fatto decisivo, censurando l'affermazione secondo cui il nesso eziologico mancava solo perché in seguito essi avevano acquistato titoli simili e sostenendo che la scelta d'investimento richiede sempre informazioni complete su strumento, emittente, rendimento e contesto economico. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale: con un primo motivo ha dedotto omessa pronuncia sulla restituzione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado; con un secondo motivo condizionato ha lamentato violazione degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere adempiuto agli obblighi informativi mediante consegna del documento sui rischi generali degli investimenti e mediante le informazioni specifiche rese dal proprio operatore al cliente.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione al nesso causale e alla risarcibilità del danno da inadempimento dell'intermediario finanziario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla banca per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine all'adempimento degli obblighi informativi e al fatto decisivo della conoscenza dei rischi da parte degli investitori.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La Corte lo applica per affermare che, in caso di rinuncia reciproca ai ricorsi accettata dalla controparte, nulla va disposto sulle spese processuali.

  • artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamati dalla banca a sostegno dell'assunto di avere correttamente assolto gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento contro l'intermediario finanziario, la verifica dell'inadempimento agli obblighi informativi non esaurisce l'accertamento: occorre anche dimostrare il nesso causale tra la condotta omissiva e la decisione di investimento e, quindi, il danno lamentato.
  • La successiva scelta dell'investitore di acquistare altri strumenti finanziari analoghi può essere valorizzata dal giudice di merito come indice probatorio, ma non esonera automaticamente l'intermediario dall'obbligo di fornire informazioni adeguate al momento del singolo investimento.
  • In caso di rinuncia reciproca ai ricorsi e di accettazione della controparte, il giudizio di legittimità si estingue e non si pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
  • La deduzione dell'assolvimento degli obblighi informativi richiede di confrontarsi con la specifica documentazione e con le informazioni effettivamente rese al cliente, non essendo sufficiente un'affermazione generica di avvenuta consegna di un documento sui rischi generali se non si misura con il contenuto concreto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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