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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11956/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria del 12/12/2023 che aveva: ridotto la durata della misura di sorveglianza speciale a carico di Saverio Napoli; rigettato la confisca di due immobili intestati al figlio Carmelo e di un libretto postale con €50.000 intestato a Carmelo e alla moglie. Il Procuratore generale deduceva (1) errata delimitazione nel tempo della pericolosità qualificata di Saverio Napoli (artt. 1, 4, 20, 24 d.lgs. 159/2011) e conseguente errata valutazione sulla confisca dei beni; (2) errata applicazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. 159/2011 riguardo alla somma di €50.000, sostenendo che la Corte non ha correttamente applicato la presunzione di fittizietà delle intestazioni a favore di stretti parenti/conviventi.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene a questioni di merito e di motivazione (ricorso in materia di misure di prevenzione in cassazione ammesso solo per violazione di legge). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato non ha applicato la presunzione di fittizietà prevista dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 in relazione al libretto postale intestato al figlio e alla nuora, e ha annullato il provvedimento con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame sulla attribuibilità della somma alla luce della presunzione di fittizietà.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 26, comma 2, lett. a)

    si presumono fittizie, fino a prova contraria, le intestazioni effettuate, nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, in favore dell'ascendente, del discendente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado

    La Corte ha richiamato che questa è una presunzione relativa: tocca all'intestatario (terzo) fornire la prova contraria. Nel caso concreto la Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente applicato tale presunzione al libretto postale intestato al figlio e alla nuora.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2

    avverso i decreti emessi dalla Corte di appello in materia di prevenzione è ammesso ricorso in cassazione solo per violazione di legge

    Limite di ammissibilità: la Cassazione controlla solo violazioni di legge o gravi vizi motivazionali (in pratica la violazione di legge), non riesamina liberamente la valutazione dei fatti o il merito della motivazione quando si tratta di mere divergenze probatorie.

  • d.lgs. n. 159/2011, artt. 1, 4, 20, 24

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla pericolosità (qualificata e generica) e alle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha valutato che le contestazioni relative alla delimitazione temporale della pericolosità attengono al merito e non costituiscono violazione di legge deducibile in cassazione.

  • codice penale, art. 416-bis

    La condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis) è stata valorizzata dal giudice di merito come elemento a sostegno della pericolosità qualificata, contribuendo alla delimitazione temporale della stessa.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione contro i decreti della Corte d'appello è ammesso solo per violazione di legge: censure che sono puramente critiche della motivazione o del giudizio di merito rischiano l'inammissibilità.
  • L'art. 26 d.lgs. 159/2011 istituisce una presunzione relativa di fittizietà delle intestazioni a favore di coniuge, figli, conviventi e parenti entro i termini temporali previsti (due anni antecedenti la proposta della misura); l'onere di fornire la prova contraria grava sull'intestatario terzo.
  • Se la intestazione del bene rientra nel periodo di operatività della presunzione, spiegazioni generiche (es. "regalie per il matrimonio") possono non essere sufficienti: la difesa deve fornire elementi puntuali e specifici per superare la presunzione.
  • La delimitazione temporale della "pericolosità sociale" del proposto è decisiva per l'estensione della confisca: il giudice deve motivare se la pericolosità investe l'intero percorso esistenziale o solo un periodo determinato; tuttavia eventuali errori di valutazione motivazionale sono sindacabili in Cassazione solo se costituiscono vere e proprie violazioni di legge o gravi vizi motivazionali.
  • Quando vi è una condanna per 416-bis, i giudici di merito possono considerarla elemento probatorio rilevante per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ma occorre sempre collegare temporalmente e causalmente le acquisizioni di patrimonio alla pericolosità accertata.

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