Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34707/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'Irpef relativo all'anno 2007, chiesto da un ex dipendente di banca in relazione alla liquidazione fiscale di una rendita capitalizzata erogata dal fondo pensione integrativo del personale della banca. Il contribuente sosteneva che, nella determinazione dell'imponibile, non dovessero concorrere i contributi versati al fondo nei limiti previsti dalla disciplina fiscale ratione temporis; in particolare chiedeva la restituzione dell'imposta trattenuta in eccesso perché, secondo lui, non era stato dedotto dall'imponibile lordo il 4% dei contributi versati dal lavoratore e non era stata applicata la riduzione della base imponibile all'87,50%. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, confermando il rimborso riconosciuto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR vigente ratione temporis, sostenendo che i contributi al fondo previdenziale integrativo non potevano essere sottratti dalla base imponibile perché non erano contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ma contributi facoltativi correlati a un fondo complementare; inoltre deduce che il meccanismo di "incrocio contributivo" aveva solo funzione contabile e non mutava la natura sostanziale dei versamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha ricostruito il funzionamento del fondo pensione della banca come forma di previdenza complementare, distinta dalla previdenza obbligatoria, e ha richiamato il consolidato orientamento per cui, nelle prestazioni erogate da tali fondi, la base imponibile comprende l'intera somma erogata, senza possibilità di defalcare i contributi versati, poiché la non imponibilità riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    "nel testo vigente ratione temporis"

    La disposizione è richiamata come base del regime di esenzione/riduzione pro quota invocato dal contribuente; la Corte ne limita l'applicazione ai soli contributi che abbiano natura obbligatoria secondo legge, escludendo quelli facoltativi versati a fondi complementari.

  • art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    "vigente ratione temporis"

    Nel testo applicabile, i contributi che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi a previdenza complementare, se facoltativi, restano imponibili.

  • art. 48, comma 7-bis, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    "vigente ratione temporis"

    Richiamato dal contribuente per la riduzione della base imponibile all'87,50% per le prestazioni in forma di trattamento periodico; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto alla luce della natura della prestazione e dei contributi.

  • art. 47, comma 1, lett. h-bis), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    È richiamato per qualificare le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico nel sistema fiscale allora vigente, ma la decisione si concentra sull'individuazione della base imponibile delle prestazioni del fondo complementare.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    La Corte richiama il principio secondo cui la prestazione in capitale erogata dal fondo di previdenza complementare costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita o rinunciata, e va assoggettata al medesimo regime fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso, articolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni erogate da un fondo di previdenza complementare, la base imponibile comprende l'intera somma corrisposta al beneficiario quando i contributi dedotti non siano contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
  • Il meccanismo di riparto formale dei contributi tra datore di lavoro e lavoratore, se adottato per ragioni contabili o di semplificazione, non è decisivo se, sul piano sostanziale, la contribuzione al fondo ha natura facoltativa e non obbligatoria.
  • Ai fini dell'esclusione dalla base imponibile, rilevano soltanto i contributi aventi natura obbligatoria; i contributi a forme di previdenza complementare, quando derivano da convenzione tra datore e lavoratore e non da imposizione legale, restano imponibili.
  • La qualificazione fiscale della prestazione erogata dal fondo deve essere coerente con la natura della pensione integrativa sostituita o rinunciata, sicché la prestazione in capitale segue il medesimo regime del trattamento pensionistico complementare cui si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.