Cassazione Penale, Sentenza n. 13750/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (omessa consegna/ocultamento delle scritture contabili) commessa quale titolare dell'impresa individuale Roby Company. Il ricorrente deduce: erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall. in relazione al dolo specifico (sostiene che si è trattato di evasione fiscale e non di dolo di arrecare pregiudizio ai creditori); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (si lamenta che l'attivo limitato non dimostra l'intento di occultare beni; soggiunge che si tratta di incapacità gestionale, stati depressivi e di una denuncia di smarrimento delle scritture); erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili integra, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall., un reato autonomo che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, e che tale dolo può desumersi dalla complessiva ricostruzione fattuale e dalle circostanze (uso di fatture per operazioni inesistenti fin dall'anno di costituzione, consistente debito verso l'Erario, assenza di scritture per l'intero periodo di vita dell'impresa, attivo esiguo che ha impedito la ricostruzione degli elementi patrimoniali). Ha ritenuto irrilevante che siano state presentate dichiarazioni fiscali, considerandole anzi indizio ulteriore della strumentalità della condotta. Ha giudicato non convincente e tardiva la denuncia di smarrimento delle scritture. Il motivo relativo alle attenuanti è stato dichiarato inammissibile: i giudici di merito hanno correttamente valorizzato i precedenti e l'assenza di elementi positivi, nonché la lunga durata (oltre dieci anni) della condotta omissiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
L'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili integra una fattispecie autonoma di bancarotta fraudolenta documentale che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; tale dolo può essere desunto dalla complessiva ricostruzione fattuale e dalle circostanze che evidenziano la finalizzazione fraudolenta dell'omissione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod.proc. pen.
Limiti di ammissibilità e di esame dei motivi di impugnazione in Cassazione: i motivi devono essere valutati nei limiti consentiti dalla normativa processuale, pertanto deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione delle decisioni di merito sono inidonee.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riferiti al regime delle circostanze e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato il rifiuto valorizzando precedenti e l'assenza di elementi favorevoli, oltre alla gravità e durata della condotta.
Massime di principio
- L'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili può costituire bancarotta fraudolenta documentale autonomamente rispetto alla fraudolenta tenuta di scritture: per questa fattispecie è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, che può essere desunto dall'insieme delle circostanze fattuali.
- La mera presentazione delle dichiarazioni fiscali non esclude automaticamente il dolo specifico: può anzi costituire elemento utile, nel contesto, per desumere la strumentalità della condotta.
- La limitata consistenza dell'attivo dell'impresa può essere interpretata come indice del tentativo di sottrarre beni alla ricostruzione patrimoniale e quindi favorevole alla configurazione del dolo specifico quando sia contemporanea l'assenza o l'occultamento delle scritture.
- Denunce tardive e generiche di smarrimento delle scritture contabili sono difficilmente convincenti se non corroborate da elementi probatori che ne giustifichino tempestività e contenuto.
- Deduzioni di incapacità gestionale o di condizioni psicologiche (es. depressione) possono costituire difesa, ma necessitano di adeguata prova e non escludono automaticamente responsabilità quando emergono elementi sistematici che indicano finalità fraudolenta.
- I ricorsi per vizio di motivazione o travisamento della prova devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione dei giudici di merito: ragionamenti generici sono spesso inammissibili o infondati in Cassazione.
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