Cassazione Civile, Ordinanza n. 07636/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società ricavi non dichiarati, ricostruiti sulla base dei dati della comunicazione IVA e di un'interrogazione all'anagrafe tributaria, senza riconoscere acquisti e IVA detraibile, determinando maggiori IRES, IRAP e IVA. Con distinto avviso aveva poi imputato al socio l'intero reddito societario accertato, assumendo che si trattasse di società a ristretta base sociale e quindi applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La società e il socio avevano impugnato gli avvisi, ma i giudici di merito avevano rigettato i ricorsi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o mancante, in violazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito; con il secondo motivo hanno dedotto la nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su varie domande ed eccezioni riproposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente: il giudice d'appello si era limitato a formule laconiche sulla legittimità dell'accertamento induttivo nei confronti della società e sulla presunzione di distribuzione degli utili al socio, senza confrontarsi con le specifiche critiche mosse dagli appellanti né spiegare perché fossero infondate. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la sua violazione è stata prospettata come vizio della sentenza d'appello per motivazione apparente.
Richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 quale norma che impone una motivazione effettiva e intelligibile della decisione.
Usato come base normativa del requisito di motivazione della sentenza, la cui carenza o apparenza determina nullità.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale disposizione speciale sul contenuto della sentenza tributaria, in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c.
Usato come vizio dedotto in cassazione per la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
Richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni riproposte in appello.
Citate per la costituzione dell'Agenzia al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamate per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo contiene formule grafiche ma non consente di comprendere il fondamento della decisione, rendendo impossibile ricostruire il ragionamento decisorio senza ricorrere a congetture esterne.
- Nel giudizio di appello il giudice deve confrontarsi con le specifiche censure formulate dagli appellanti: una mera conferma apodittica della decisione di primo grado, priva di esame delle doglianze, integra un vizio di motivazione rilevante ai fini della cassazione.
- In materia tributaria, la validità della sentenza richiede una motivazione effettiva anche quando il giudice condivida l'impostazione dell'Ufficio; non è sufficiente richiamare in modo generico la legittimità dell'accertamento o la giurisprudenza astratta senza raccordo con le contestazioni concrete.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza per vizio radicale di motivazione, i motivi ulteriori che presuppongono l'esame del merito possono restare assorbiti.
- Nei rapporti tributari con società a ristretta base partecipativa, l'imputazione del maggior reddito al socio può essere richiamata in astratto, ma la decisione deve comunque esplicitare le ragioni per cui tale presunzione operi nel caso concreto.
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