Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34722/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti, deducendo in cassazione un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico e, soprattutto, non risulta essere stato previamente dedotto in appello. Dall'atto di appello emerge infatti che il gravame era rivolto unicamente al trattamento sanzionatorio. Per questo la censura è dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui vi è stata la condanna in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito, ma prende atto della qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso è inammissibile quando non sia stato previamente dedotto come motivo di appello; la Corte applica tale regola rilevando la novità della censura e la sua genericità.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non possono essere dedotti motivi nuovi rispetto a quelli già sottoposti al giudice di appello, quando la legge prevede espressamente l'inammissibilità della censura non previamente proposta.
  • Il motivo di ricorso che contesti la motivazione sulla responsabilità penale deve essere specifico e non meramente assertivo o generico; la genericità della doglianza ne comporta l'inammissibilità.
  • Se l'appello ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, non è consentito trasformare in cassazione il devoluto introducendo contestazioni sulla responsabilità penale non coltivate nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.