Cassazione Civile, Ordinanza n. 09810/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciare sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso, richiamando la propria giurisprudenza, e ha dato atto della non debenza dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento aveva proposto reclamo contro il provvedimento del giudice delegato nella procedura di liquidazione del patrimonio di una società, con cui era stato liquidato un compenso unitario al liquidatore che aveva svolto anche le funzioni di OCC, ritenendo corretta l'unicità del compenso ai sensi del d.m. n. 202/2014. Il Tribunale di Milano aveva rigettato il reclamo; l'organismo ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, in ragione della successiva sottoscrizione di un protocollo tra il tribunale e gli OCC del circondario. Il Pubblico Ministero, pur avendo inizialmente chiesto il rigetto, in udienza ha concluso per l'estinzione.
Norme richiamate
norma richiamata come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato nella procedura concorsuale.
artt. 16, 17 e 18 d.m. n. 202/2014
richiamati ai fini della liquidazione del compenso unitario al soggetto che aveva svolto anche le funzioni di OCC.
la rinuncia al ricorso ha integrato i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso, in caso di rinuncia, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato solo per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo, non dovuto nel caso di estinzione per rinuncia.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio quando ricorrano i presupposti di legge.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non vi è pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
- Il c.d. raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.
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