Cassazione Civile, Ordinanza n. 27802/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in sede di protezione internazionale, delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria, mentre il Tribunale aveva invece riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il solo Ministero aveva impugnato quel primo esito favorevole parziale e la Corte di appello di Bologna, in riforma, aveva negato anche la protezione umanitaria. In cassazione il richiedente ha proposto un unico motivo, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, ma senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza d'appello; il ricorso si limitava a richiamare principi di diritto in tema di protezione umanitaria e a descrivere in modo astratto la situazione socio-politica della Nigeria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso non censurava la concreta motivazione posta a base della riforma della decisione di primo grado, ma si risolveva in argomentazioni generiche e astratte, non agganciate ai fatti di causa. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente erroneamente applicata in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a esporre principi astratti o circostanze generiche non collegate ai fatti di causa.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente, da sola, se non è accompagnata da una critica puntuale alla ratio decidendi della decisione di merito.
- La Corte non esamina il merito della controversia quando il motivo di ricorso difetta di specificità e si risolve in una censura meramente assertiva.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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