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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37509/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce da un immobile in comproprietà familiare. In un primo atto donativo una madre aveva trasferito ai figli due terzi del bene, mentre un altro terzo era stato acquistato in comunione da uno dei figli con il coniuge. Successivamente i comproprietari avevano sottoscritto una scrittura privata con cui avevano proceduto al frazionamento materiale dell'immobile, attribuendo a ciascuno porzioni distinte corrispondenti alle quote di partecipazione. Anni dopo uno dei comproprietari aveva donato ai propri figli l'intera particella, comprensiva anche della quota asseritamente appartenente agli altri condividenti, assumendo di averla usucapita. I resistenti avevano quindi chiesto la declaratoria di nullità della donazione nella parte in cui disponeva della quota altrui. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che la scrittura privata del 1993 giustificasse solo il possesso materiale delle porzioni, ma non trasferisse la proprietà, e che il possesso del condividente restasse quello tipico del comproprietario, quindi non utile ad usucapire. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle regole di interpretazione negoziale, sostenendo che la scrittura privata del 1993 era un accordo divisorio pienamente efficace tra le parti e che il mancato richiamo alla trascrizione era irrilevante; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte territoriale non avrebbe considerato che anche le controparti avevano qualificato la scrittura come scrittura privata negoziale e ne avevano invocato l'efficacia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse nella richiesta di una diversa interpretazione del documento negoziale, non consentita in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici, violazione non ravvisata. Ha inoltre osservato che la qualificazione della scrittura come atto negoziale non escludeva l'interpretazione data dalla corte d'appello come mera divisione di fatto del godimento materiale, compatibile con la permanenza della comproprietà fino a una divisione formale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che vi fosse omesso esame di un fatto storico decisivo, trattandosi piuttosto di mancata considerazione di argomentazioni difensive; inoltre, i fatti indicati dai ricorrenti erano comunque compatibili con la lettura della scrittura accolta dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è ammesso solo in presenza di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non per la sola scelta di una tra più interpretazioni possibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o questioni giuridiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto o contratto è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha violato i criteri legali di ermeneutica; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del significato del testo negoziale.
  • Se un documento può ragionevolmente essere letto come accordo di mera ripartizione materiale del godimento di un bene comune, tale qualificazione è compatibile con la permanenza della comproprietà e non implica di per sé trasferimento della proprietà.
  • La divisione di fatto di un bene comune non equivale necessariamente a divisione in senso giuridico, e può coesistere con la comunione fino a una futura divisione consensuale o giudiziale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione di deduzioni difensive o di argomentazioni svolte dalla parte.
  • Per la sussistenza del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto omesso deve essere tale che, se esaminato, avrebbe verosimilmente condotto a un esito diverso della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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