Sentenza n. 1498/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1637/2025, depositata e resa pubblica il 03.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19570/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva disposto l'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 18 giugno 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, assegnando la Carta elettronica per le annualità e gli importi indicati nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha accolto la richiesta di astreinte, qualificata come misura sanzionatoria e compulsoria, fissandola in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% del capitale dovuto. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusa la liquidazione della penale eventualmente maturata. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza nella fattispecie esaminata.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l'applicazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l'adempimento; nella fattispecie è stata parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio, con limite massimo del 10% del capitale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alla decisione.
- Quando l'Amministrazione non dimostri di avere eseguito il titolo giudiziale e siano decorsi i termini dilatori applicabili alle esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione entro un termine prefissato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di un'obbligazione di facere consistente nell'emissione di un beneficio elettronico, quando il valore economico della prestazione sia precisamente determinato e quindi assimilabile a una condanna pecuniaria.
- L'astreinte può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo della prestazione dovuta, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e con un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato; l'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento dell'adempimento.
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