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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12471/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 16/01/2024 che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Pesaro con la quale erano stati disposti gli arresti domiciliari per il reato previsto dagli artt. 110 c.p., 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990. La difesa deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il Tribunale avrebbe motivato in modo apodittico e avrebbe trascurato elementi concreti che potevano dimostrare l'estraneità della Khalil (es. il fatto che la sostanza fosse occultata in un borsone e che il coindagato avesse dichiarato di non aver informato la compagna di viaggio della detenzione della sostanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto della ricorrente. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di Ancona avesse revocato la misura cautelare (arresti domiciliari) per mancanza delle esigenze cautelari e che, pertanto, l'indagato non abbia interesse a impugnare una decisione che elimina un'aggressione della libertà personale, quando il ricorso si limita a contestare la valutazione sul quadro indiziario. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la pronuncia della Corte di legittimità sulla sussistenza di gravi indizi non produce effetti vincolanti dopo la declaratoria di illegittimità dell'art. 405 c.p.p. e che, per ottenere interesse a impugnare, sarebbe necessaria una specifica deduzione di un pregiudizio concreto (es. prospettare motivatamente l'intenzione di ottenere un risarcimento ex art. 314 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento per la revisione del provvedimento cautelare; richiamata per contestualizzare l'intervento del Tribunale di Ancona quale giudice del riesame.

  • artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme che individuano il reato contestato (concorso in reato e normativa sugli stupefacenti); citate per descrivere il quadro indiziario che aveva indotto il GIP ad adottare la misura cautelare.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come riferimento alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) che avevano giustificato la misura applicata dal GIP.

  • art. 405, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    "il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini"

    La Corte segnala che questa norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 121/2009) e che, nell'attuale assetto, la valutazione della Corte di legittimità circa il compendio indiziario non produce effetti concreti vincolanti per i giudici successivi; quindi la riqualificazione del quadro indiziario da parte della Cassazione non conferisce automaticamente interesse al ricorrente a impugnare una revoca della misura.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della citazione dell'art. 405 c.1‑bis: norma che disciplina l'intervento del giudice per i provvedimenti cautelari in rapporto alla sussistenza dei gravi indizi.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte osserva che l'interesse a ottenere una pronuncia sulla gravità degli indizi quale presupposto per una futura domanda di risarcimento deve essere specificamente dedotto e motivato dall'interessato, altrimenti non costituisce interesse rilevante per la cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione dell'ammenda da versare alla Cassa delle ammende per la determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 ritenendo che non sussistessero elementi per escludere la colpa della ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando un giudice del riesame revoca una misura cautelare perché vengono meno le esigenze cautelari, l'indagato in genere non ha interesse a impugnare tale revoca limitandosi a contestare la valutazione sul "quadro indiziario"; l'assenza di interesse rende il ricorso inammissibile.
  • Per avere interesse attuale e concreto a impugnare una pronuncia che ha eliminato una misura cautelare è necessario dedurre e motivare specificamente un pregiudizio concreto (es. l'intenzione e la ragione motivata di chiedere la riparazione ex art. 314 c.p.p.), altrimenti la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
  • Le pronunce sulla sussistenza dei gravi indizi da parte della Corte di Cassazione non vincolano automaticamente i giudici successivi, specialmente dopo la dichiarazione di illegittimità dell'art. 405 c.p.p.; la valutazione indiziaria resta quindi suscettibile di autonoma valutazione giudiziale.
  • Chi intende impugnare una decisione cautelare dovrebbe mirare a contestare direttamente il provvedimento applicativo originario (es. ordinanza del GIP) o specificare il concreto pregiudizio subito; ricorsi puramente motivati da rilievi sul quadro indiziario rischiano l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Il rischio di condanna alle spese e all'ammenda esiste quando il ricorso è dichiarato inammissibile per cause imputabili al ricorrente; è opportuno valutare attentamente la sussistenza dell'interesse processuale prima di proporre impugnazioni.

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