Cassazione Penale, Sentenza n. 6052/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato il loro ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di due libretti di deposito/risparmio (Unicredit n. 5939863 con saldo €20.064,89 e Poste Italiane n. 000017166451 con saldo €12.166,52) intestati a Elena De Loriè. Con un unico motivo, articolato in più censure, deducevano violazione di norme penali e processuali (tra cui art. 240-bis c.p., nonché artt. 321 e 324 c.p.p.), carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esistenza del fumus commissi delicti, alla sproporzione e alla ragionevolezza temporale del sequestro e omessa valutazione della documentazione prodotta in udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, secondo l'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale (esito del riesame previsto dall'art. 322-bis) è consentito solo per violazione di legge e che le censure mosse attengono in gran parte al merito valutativo (inadeguatezza della motivazione, valutazione della documentazione difensiva, sproporzione), non a vizi di legge. La Corte ha inoltre valutato la motivazione del Tribunale come non carente: il Tribunale aveva richiamato elementi investigativi che attestavano il possesso da parte dei ricorrenti di ingenti somme e beni di valore di cui non risultava giustificata provenienza, e aveva ritenuto insufficienti le allegazioni difensive (assenza di attività lavorativa, mancata dichiarazione dei redditi dal 1997, documentazione non idonea a giustificare l'ammontare dei saldi). Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Limita il sindacato di legittimità sulle ordinanze del Tribunale rese in sede di riesame delle misure reali: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo).
Disciplina il riesame delle misure cautelari reali; contesto normativo richiamato per definire la portata del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende alla Cassa delle Ammende.
Norma che indica il reato per il quale i ricorrenti erano indagati (ai fini del sequestro preventivo): il provvedimento impugnato è connesso all'indagine su reati previsti da tale norma.
Richiamata dai ricorrenti tra le norme violate; nella decisione è citata come parte delle doglianze ma la Corte non ha ritenuto che la presunta violazione di tale norma costituisse un motivo di cassazione idoneo a superare l'inammissibilità.
art. 321 e art. 324 cod. proc. pen.
Citate dai ricorrenti come norme processuali violate; la Corte ha considerato le censure di merito e valutative non riconducibili a violazioni di legge tali da consentire il ricorso per cassazione.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Richiamato nella motivazione della Corte: la manifesta illogicità della motivazione è rilevabile in cassazione mediante il motivo ex art. 606, lett. e), ma non equivale automaticamente a violazione di legge salvo che la motivazione sia radicalmente assente o meramente apparente.
Richiamate come riferimenti giurisprudenziali e principi che disciplinano l'obbligo di motivazione e i canoni valutativi: la Corte distingue tra carenza radicale della motivazione (violazione di legge/nullità) e manifesta illogicità valutabile in cassazione con limiti.
Massime di principio
- Avverso le ordinanze del Tribunale di riesame di misure reali, in Cassazione è ammessa l'impugnazione principalmente per violazione di legge; le contestazioni meramente critiche sulla valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per ottenere l'annullamento per vizi motivazionali occorre dimostrare una motivazione assente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la mera illogicità non basta se non è riportata testualmente e in forma grave.
- Le questioni inerenti alla valutazione della prova, alla proporzionalità del sequestro e alla ragionevolezza temporale sono in genere esaminate come profili di merito, non come violazioni di legge, salvo che emergano errori normativi o palese assenza di motivazione.
- Il possesso di ingenti somme di denaro e beni di valore senza documentazione probante sulla loro legittima provenienza può costituire elemento idoneo a fondare il fumus commissi delicti ai fini del sequestro preventivo.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende, specie se i ricorsi risultano infondati o manifestamente improcedibili.
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