Cassazione Penale, Sentenza n. 18419/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo riguardante il denaro sul conto corrente della Double Technologies s.r.l.. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo in primo luogo che nei motivi aggiunti aveva specificato di agire anche "nella veste di legale rappresentante della società Double Technologies s.r.l.", e in secondo luogo che, essendo unico titolare delle quote della società, vantava comunque un interesse alla restituzione pari a quello della società medesima.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul piano processuale il ricorso è ritenuto inammissibile perché: (i) i motivi aggiunti non possono mutare l'identità del soggetto che ha proposto l'istanza di riesame e l'istanza originaria era stata presentata da Grazioli senza specificare la qualità di legale rappresentante, quindi egli è stato considerato aver agito in proprio; (ii) l'indagato non titolare del bene sequestrato è legittimato al riesame solo se vanti un interesse concreto e attuale alla restituzione (titolarità di una posizione giuridica protetta o disponibilità di fatto), situazione non ricorrente nel caso in cui il bene appartenga formalmente alla società. Conseguentemente la Corte conferma l'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone una sanzione patrimoniale (ammenda) di euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come vizio dedotto dal ricorrente (carenza di interesse ad impugnare); la Corte valuta il motivo come manifestamente infondato perché il ricorrente non aveva dimostrato la legittimazione soggettiva necessaria.
art. 324, comma 4, cod. proc. pen.
Consente di proporre motivi nuovi nei motivi aggiunti fino a prima della discussione, ma non ammette la modificazione dell'identità del soggetto che esercita l'impugnazione; i "novi" possono riguardare la causa petendi, non chi esercita il diritto.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che l'inammissibilità del ricorso è una patologia non sanabile: motivi nuovi non possono rivitalizzare un ricorso già inammissibile.
Regola il riesame; la Corte interpreta la legittimazione dell'indagato al riesame in senso restrittivo: solo chi ha un interesse concreto e attuale alla restituzione (titolarità del bene o relazione di fatto protetta) può agire.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre la sanzione (ammenda) in caso di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022
Richiamati come norme procedurali che hanno disciplinato il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non incide sulla decisione di merito circa la legittimazione.
art. 12-quinquies, d.l. 306/1992 (menzionato in giurisprudenza)
Citato nella giurisprudenza di riferimento per distinguere i casi in cui l'indagato non titolare formale del bene può comunque essere legittimato al riesame quando ricorra una disponiblità di fatto (es. intestazione fittizia).
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere il riesame di un sequestro preventivo spetta a chi dimostri un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; il mero possesso di quote societarie non conferisce automaticamente tale interesse rispetto a beni appartenenti alla società.
- Se si intende impugnare in qualità di legale rappresentante di una società, la qualità e la rappresentanza devono risultare fin dall'atto introduttivo (o va conferita apposita procura speciale al difensore); non è sufficiente allegarlo solo nei motivi aggiunti.
- I motivi aggiunti possono introdurre nuove doglianze sulla causa petendi, ma non possono modificare l'identità del soggetto che esercita l'impugnazione; non possono sanare l'inammissibilità originaria del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso è una patologia definitiva: eventuali motivi nuovi, anche fondati, non possono rianimare un ricorso inammissibile.
- In caso di ricorso inammissibile e di profili di colpa nella sua proposizione, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione (ammenda) in favore della Cassa delle ammende.
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