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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04762/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Un soggetto, già condannato in un precedente giudizio di responsabilità sanitaria al pagamento di una somma rilevante in solido con altro convenuto in favore della danneggiata, aveva agito in separato giudizio contro l'azienda ospedaliera chiedendo di essere manlevato e garantito per quanto eventualmente dovuto alla danneggiata. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta, ritenendo configurabile una garanzia impropria e quindi ammissibile l'azione autonoma di regresso/manleva, anche in base all'indirizzo delle Sezioni Unite del 2015. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di azione di garanzia proposta in un giudizio separato, l'interesse ad agire sarebbe sorto solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e che tale presupposto mancava al momento della domanda. In via sostanziale, la censura mirava a negare l'ammissibilità dell'azione per difetto originario di interesse ad agire, ritenendo la rivalsa fondata su un pregiudizio solo ipotetico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 100 c.p.c., affermando che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, può sopravvenire nel corso del giudizio e che è sufficiente che sussista al momento della decisione. Inoltre ha osservato che la pronuncia di condanna può essere validamente subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto, quale il passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio presupposto, quando tale evento non richiede ulteriori accertamenti di merito. Ha anche chiarito che, secondo il precedente delle Sezioni Unite richiamato, l'azione autonoma di garanzia rispetto a quella proposta nel giudizio principale è ammissibile; la differenza sta solo nell'assenza, nel secondo caso, dell'opponibilità del giudicato sul rapporto principale al garante. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le parti resistenti ed è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è condizione dell'azione, rilevabile in ogni stato e grado salvo il limite del giudicato; può sopravvenire nel corso del giudizio e basta che sussista al momento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la soccombenza del ricorrente comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, che consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, non deve necessariamente preesistere alla proposizione della domanda: è sufficiente che sussista al momento della decisione, potendo anche sopravvenire nel corso del processo.
  • In tema di azione autonoma di manleva o garanzia impropria proposta in un giudizio separato rispetto a quello della domanda principale, la mancanza del giudicato al momento della domanda non esclude di per sé l'interesse ad agire, se la tutela richiesta è coordinata al possibile esito sfavorevole del giudizio principale.
  • È ammissibile una pronuncia di condanna il cui effetto sia subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto, purché tale evento non richieda nuovi accertamenti di merito in un successivo giudizio.
  • La differenza tra azione di garanzia proposta nel giudizio principale e azione autonoma separata non riguarda l'ammissibilità della pretesa in sé, ma l'opponibilità del giudicato sul rapporto principale al garante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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