Sentenza del 28/10/2020 n. 23693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'applicazione, da parte dei giudici di merito, del disposto del D.P.R. 602/1973, art.48, a giudizi tributari relativi all'an della pretesa impositiva, con conseguente riconoscimento alla concessionaria della prenotazione a debito del contributo unificato. Il Ministero sosteneva che l'art.48 si applica ai soli procedimenti di riscossione coattiva e che non esiste alcuna norma che esenti i giudizi tributari dal pagamento del contributo unificato, pertanto l'accoglimento del ricorso della concessionaria costituiva un'illegittima estensione analogica della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito: ha rigettato l'originario ricorso proposto da (XXXXX) S.p.A. La Corte ha ritenuto infondata l'estensione della prenotazione a debito ai giudizi tributari quando la concessionaria agisca in difesa della pretesa impositiva (ossia non nella veste di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione). Pur precisando che il concetto di 'procedimento di riscossione coattiva' può comprendere le attività propedeutiche all'esecuzione, la Corte ha affermato che la prenotazione a debito del contributo unificato è subordinata anche al requisito soggettivo che la parte sia un'amministrazione pubblica ammessa dalla legge alla prenotazione a debito; il mero ruolo di concessionario non equivale a tale qualifica. Per queste ragioni la pronuncia di merito è stata cassata e il ricorso della concessionaria rigettato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48
Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
La norma disciplina la prenotazione a debito delle tasse e dei diritti per atti giudiziari con riferimento ai procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito; non costituisce una deroga generale in favore del concessionario per tutti i giudizi, e va interpretata nel contesto dell'attività di riscossione coattiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 157
Per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
L'art.157 disciplina la prenotazione a debito nel contesto della procedura esecutiva relativa alle entrate iscritte a ruolo e pone l'obbligo di annotazione a carico del concessionario; tuttavia l'applicazione della prenotazione richiede il corretto inquadramento soggettivo (amministrazione pubblica ammessa) e non autosufficiente per estendere l'esonero del contributo unificato a tutte le ipotesi.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 158
Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; ... Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
L'art.158 chiarisce che la prenotazione a debito del contributo si applica nel processo in cui e' parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione; dunque è necessario il requisito soggettivo dell'amministrazione pubblica ammessa dalla legge.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 11
Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Ribadisce il criterio soggettivo per l'applicazione della prenotazione a debito: l'agevolazione spetta a soggetti espressamente qualificati dalla legge come amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 3, lettera q)
Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e' l'Amministrazione dello Stato, o altra Amministrazione Pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; (...)
Definisce chi può essere considerato amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito; il concessionario per la riscossione non rientra automaticamente in tale nozione senza un intervento legislativo esplicito.
Massime di principio
- La prenotazione a debito del contributo unificato, prevista ex art.48 D.P.R. 602/1973 e disciplinata dal D.P.R. 115/2002, si applica solo nei confronti di amministrazioni pubbliche espressamente ammesse dalla legge alla prenotazione a debito; il mero ruolo di concessionario della riscossione non è sufficiente a riconoscere tale agevolazione.
- L'espressione 'procedimento di riscossione coattiva' può comprendere anche le attività preliminari e propedeutiche all'esecuzione (ad es. notificazione della cartella di pagamento), ma l'inclusione oggettiva non esime dal verificare il requisito soggettivo (parte processuale qualificata come amministrazione pubblica ammessa).
- Se la concessionaria agisce in giudizio nella veste di difensore della pretesa impositiva (ossia come parte che tutela l'an della pretesa), non trova applicazione la disciplina della prenotazione a debito: in tali casi essa va trattata come un normale privato e il contribuente è tenuto al pagamento del contributo unificato.
- Nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento il debitore può agire contro l'agente della riscossione o l'ente impositore; l'agente può poi chiamare in causa l'ente impositore, ma l'eventuale illegittimità imputabile all'ente non esonera automaticamente l'agente dall'onere delle spese, salvo specifiche pronunce e valutazioni ai sensi dell'art.92 c.p.c.
- In mancanza di chiari precedenti normativi o giurisprudenziali, il giudice di legittimità può compensare le spese quando la questione sollevata presenti profili interpretativi rilevanti e non risolti stabilmente.
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