Cassazione Civile, Ordinanza n. 28824/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare. Il giudice di merito ha accertato l'inadempimento della società utilizzatrice, ne ha disposto il rilascio dell'immobile e ha condannato l'utilizzatrice e i garanti al pagamento delle penali previste dal contratto, sia per l'inadempimento sia per il ritardo nella restituzione del bene. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1526 e 1382 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolare e ridurre la penale, conteggiando indebitamente come posta ulteriore i canoni di godimento dell'immobile, già compresi nelle rate di leasing; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., per motivazione asseritamente contraddittoria sulla determinazione della riduzione della penale; 3) omesso esame di fatti decisivi, per la dedotta duplicazione nel calcolo dei canoni ai fini delle due diverse penali; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile come generico il motivo di appello relativo all'ulteriore riduzione della penale da ritardo, senza considerare che la richiesta sarebbe stata implicita e che il giudice poteva comunque ridurre d'ufficio la penale; 5) violazione dell'art. 117 TUB, per l'asserita mancata indicazione del tasso leasing e l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati, con conseguente illegittimità della disciplina economica del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla penale, affermando che la Corte d'appello si era correttamente attenuta ai principi in tema di leasing traslativo e di clausola penale manifestamente eccessiva: era legittima la riduzione equitativa operata, con detrazione del valore di mercato dell'immobile alla data della risoluzione, e non vi era alcuna indebita duplicazione dei canoni, perché la penale per l'inadempimento e quella per il ritardo nella restituzione hanno funzione diversa e possono essere liquidate separatamente. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione perché la sentenza impugnata non presentava contraddizioni interne, e ha dichiarato inammissibile la censura sull'appello per difetto di specificità e di completa allegazione degli atti rilevanti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Infine, ha respinto anche il motivo sul tasso leasing, ritenendo sufficiente la determinabilità per relationem degli elementi economici del contratto e quindi insussistente la violazione dell'art. 117 TUB. Il ricorso è stato quindi respinto e la parte ricorrente è risultata soccombente.
Norme richiamate
Nel leasing traslativo, la clausola penale manifestamente eccessiva va ridotta dal giudice in modo da evitare un indebito vantaggio del concedente; la liquidazione deve tener conto dei canoni riscossi e del valore del bene restituito o alienato.
La penale può essere oggetto di riduzione se risulta eccessiva rispetto alla funzione di riequilibrio degli interessi contrapposti.
È sufficiente che il contratto renda determinabili con trasparenza i costi dell'operazione anche mediante rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili; non è necessario il mero dato numerico del tasso se la sua determinazione è possibile per relationem.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione mancante o incomprensibile.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non basta una diversa lettura del merito.
Il motivo di appello deve essere specifico; se il giudice di merito ne dichiara l'inammissibilità per genericità, il ricorrente deve trascrivere e localizzare compiutamente gli atti per dimostrare l'errore.
È il parametro invocato per la violazione di legge nei motivi di ricorso, ma la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente richiede un difetto emergente dal testo del provvedimento.
L'omesso esame di fatti decisivi non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una rilettura del merito.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti rilevanti; non è sufficiente il richiamo generico o la riproduzione parziale e selettiva di stralci.
Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere allegati o comunque rinvenibili con precisa indicazione della sede processuale in cui si trovano.
Richiamato indirettamente nella trattazione dell'onere di allegazione e prova degli elementi di fatto posti a fondamento del ricorso.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, se la clausola di cessazione anticipata attribuisce al concedente i canoni riscossi ma gli consente anche di trattenere integralmente il valore del bene, essa può risultare manifestamente eccessiva e deve essere ridotta secondo equità, tenendo conto del valore di mercato del bene restituito o del corrispettivo effettivamente ricavato dalla sua riallocazione.
- Ai fini della riduzione della penale nel leasing, il giudice deve distinguere tra la penale per l'inadempimento contrattuale e la penale per il ritardo nella restituzione del bene: si tratta di poste con funzione diversa, che possono essere liquidate separatamente senza che ciò integri duplicazione indebita.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo quando la motivazione sia del tutto assente, meramente apparente o internamente inconciliabile; non è sufficiente contestare la valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per sollecitare una nuova lettura delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d'ufficio.
- Nel ricorso per cassazione vale un onere di specificità e completezza delle allegazioni: chi deduce l'erroneità del giudizio di genericità di un motivo di appello deve riportare e localizzare compiutamente gli atti rilevanti, non bastando riferimenti parziali o sintetici.
- In tema di trasparenza bancaria e finanziaria, l'art. 117 TUB è rispettato quando il contratto consente, con criteri obiettivamente individuabili e non rimessi alla discrezionalità unilaterale del finanziatore, di ricostruire il costo economico dell'operazione anche tramite determinazione per relationem del tasso.
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