Cassazione Civile, Sentenza n. 3376/2020 del 12/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma una comunicazione di fermo amministrativo, deducendo la mancata o irregolare notificazione delle cartelle relative ai tributi, la carenza di motivazione e l’illegittimità del fermo, l’esistenza di un’ipoteca sulle cartelle e l’omesso invio della preventiva intimazione di pagamento. La CTP, preso atto dello sgravio di alcune cartelle, annullava il fermo perché per altre cartelle relative alla tassa automobilistica era decorso il termine di prescrizione, perché non era stata notificata l’intimazione prevista dall’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e per il contestuale ricorso al fermo e all’iscrizione ipotecaria, ritenuto contrario a trasparenza e buona fede. La CTR del Lazio, con sentenza n. 1528/2014 depositata il 13 marzo 2014, rigettava l’appello dell’agente della riscossione. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il contribuente non avesse eccepito la prescrizione maturata tra la notificazione delle cartelle e quella dell’atto impugnato; 2) falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contestando la valutazione sulle notifiche delle cartelle e deducendo che prima del fermo era stato notificato il relativo preavviso; 3) vizio motivazionale per avere la CTR ritenuto necessaria, prima del fermo, l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973; 4) omesso esame della regolarità della notificazione della cartella di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la prescrizione era stata sollevata dal contribuente già in primo grado, come risultava dalla sentenza della CTR, non specificamente censurata sul punto; non vi era quindi ultrapetizione. Il secondo motivo è inammissibile perché non investe la ratio decidendi: la CTR non aveva annullato il fermo per nullità delle notifiche delle cartelle, ma per lo sgravio di alcune cartelle e per la prescrizione maturata con riguardo ad alcune pretese. Il terzo motivo è inammissibile perché formulato secondo il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 54/2012, convertito nella L. n. 134/2012. Anche il quarto motivo è inammissibile perché la censura sulla regolarità della notificazione non coglie la ratio della decisione, fondata sullo sgravio e sulla prescrizione. Non sono state liquidate spese di legittimità, data la mancata costituzione dell’intimato. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Ed invero il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del “petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.
La pronuncia oltre i limiti della domanda o delle eccezioni integra extrapetizione o ultrapetizione soltanto se attribuisce un bene non richiesto o decide questioni non sollevate e non rilevabili d’ufficio. Nel caso concreto il vizio è stato escluso perché la prescrizione era stata eccepita già in primo grado.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura, invero, è stata erroneamente formulata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 54 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012.
Il motivo di ricorso per cassazione che deduce un vizio motivazionale deve essere formulato secondo il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile al ricorso; l’uso del testo anteriore alle modifiche normative comporta l’inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice accoglie un’eccezione che risulta essere stata sollevata nel giudizio di primo grado, purché tale circostanza non sia specificamente censurata in sede di impugnazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando prospetta questioni astrattamente pertinenti alla controversia.
- Il motivo relativo al vizio di motivazione deve essere formulato secondo il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis; la formulazione basata sul testo previgente comporta l’inammissibilità.
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