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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19456/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una provincia aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma una banca estera e la banca tesoriera provinciale chiedendo, da un lato, l’accertamento di nullità di un accordo transattivo del 22 settembre 2017 e, dall’altro, il risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti del mandato e per responsabilità precontrattuale connessi alla negoziazione di contratti derivati. La banca estera ha proposto regolamento di giurisdizione sostenendo che il giudice italiano difettasse di giurisdizione perché un giudice inglese, previamente adito dalla banca in un separato giudizio, aveva già affermato con sentenza passata in giudicato la propria giurisdizione su controversie tra le stesse parti relative al medesimo rapporto giuridico. Secondo la ricorrente, la clausola di proroga di giurisdizione contenuta nell’ISDA Master Agreement e richiamata nell’accordo transattivo copriva anche le contestazioni successive della provincia, incluse quelle sull’inefficacia/nullità della transazione e sulle domande risarcitorie collegate. La provincia ha resistito, mentre la banca tesoriera intimata non ha svolto difese. La Corte ha ritenuto fondati i tre motivi, valorizzando il giudicato formatosi sulla decisione inglese circa la giurisdizione e l’estensione della clausola di scelta del foro al complessivo rapporto giuridico originato dai contratti derivati, dal mandato e dalla transazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano (Tribunale di Roma) perché la controversia rientrava nell’ambito di una clausola di proroga di giurisdizione già scrutinata e riconosciuta da una sentenza inglese passata in giudicato, avente efficacia di riconoscimento ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la particolare complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per proporre il regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite.

  • art. 25 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La clausola attributiva di giurisdizione può riguardare controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico ed è normalmente esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

  • art. 29, terzo comma, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la preclusione derivante dalla precedente decisione inglese sulla giurisdizione in presenza di giudizi paralleli.

  • art. 36 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La decisione resa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedura particolare; la Corte lo usa per valorizzare l’efficacia del giudicato della sentenza inglese sulla giurisdizione.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di decisione del regolamento.

  • art. 380ter c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Base della compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.

  • artt. 1703, 1710, 1711 c.c.

    Richiamati come norme fondanti le domande di inadempimento del contratto di mandato dedotte dalla provincia.

  • art. 11.1 Accordo Transattivo del 22 settembre 2017

    Prevede la legge italiana per l’accordo transattivo.

  • art. 11.2 Accordo Transattivo del 22 settembre 2017

    Ribadisce che i contratti derivati restano soggetti alla legge inglese e alla giurisdizione esclusiva delle Corti inglesi.

  • art. 13 ISDA Master Agreement

    Clausola di giurisdizione esclusiva in favore delle corti inglesi, ritenuta estensibile alle controversie relative ai contratti derivati e richiamata anche per la transazione.

Massime di principio

  • Quando tra le stesse parti esista una precedente decisione passata in giudicato sulla giurisdizione di un giudice straniero, tale accertamento può precludere il riesame della giurisdizione italiana se la successiva controversia investe il medesimo rapporto giuridico.
  • Ai fini dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, la clausola di proroga può coprire non solo la controversia originaria, ma anche le domande successive connesse al medesimo rapporto giuridico, purché rientrino nell’ambito oggettivo dell’accordo attributivo di giurisdizione.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile con riguardo ai punti fondamentali che costituiscono la premessa logica necessaria della pronuncia, sicché non è consentito riaprire la questione di giurisdizione già definitivamente decisa.
  • Per verificare la giurisdizione occorre avere riguardo alla domanda principale e al complessivo perimetro del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non alla sola qualificazione formale delle singole domande accessorie o concorrenti.
  • La connessione tra domande non basta da sola a fondare la riproponibilità in un diverso foro quando il rapporto giuridico è già coperto da una valida clausola di scelta del foro e dal relativo giudicato estero.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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