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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8276/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'identificazione del veicolo e della conducente, sostenendo che la targa fosse riconducibile a un'amica; (2) errata qualificazione del fatto come truffa anziché insolvenza fraudolenta; (3) determinazione della pena non rispettosa del minimo edittale e senza tener conto dell'incensuratezza e del danno effettivo; (4) mancanza di querela per una specifica condotta (10 aprile 2013); in motivi aggiunti ha inoltre dedotto violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per difetto di conoscenza del processo e notifica del decreto di citazione all'avvocato di ufficio anziché alla persona.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (1) il primo motivo non è esaminabile in cassazione perché concerne la valutazione di fatto e la credibilità delle prove, materia rimessa al giudice del merito; (2) il secondo motivo era generico e la Corte d'appello ha invece qualificato correttamente la condotta come insolvenza fraudolenta; (3) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e la misura applicata, prossima al minimo, è insindacabile; (4) la contestazione sulla mancata querela è infondata perché la costituzione di parte civile di Autostrade s.p.a. equivale a manifestazione di volontà di punizione (atto assimilabile alla querela) e la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare tardività o altro. Quanto ai motivi aggiunti, la documentazione processuale mostra notifiche e rappresentanza difensiva tali da escludere la mancata conoscenza del processo. Per l'inammissibilità il ricorso la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Nella formulazione originaria dell'imputazione era indicata la truffa, ma la Corte d'appello ha ritenuto la fattispecie configurabile come insolvenza fraudolenta; l'articolo resta comunque richiamato nell'impostazione processuale

  • art. 641 cod. pen.

    Richiamato nell'intestazione dell'imputazione; la Corte d'appello ha comunque qualificato la condotta come insolvenza fraudolenta, ricomprendendo gli elementi fattuali rilevanti

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Lamentata violazione relativa alla conoscenza del processo: la Corte di Cassazione ha ritenuto che dagli atti risultino notifiche e rappresentanza tali da escludere la violazione dell'articolo

  • art. 161, comma IV, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla notifica del decreto di citazione presso il difensore in caso di irreperibilità; dagli atti risulterebbe corretta applicazione della norma

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente in tema di determinazione della pena; la Corte conferma che la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità per colpa del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere riesame libero delle prove: le doglianze che si risolvono in una diversa lettura dei fatti rispetto al giudice del merito sono inammissibili se non rientrano nei motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice del merito non viene facilmente scalfita in sede di legittimità quando la motivazione testa la congruità dell'impostazione sulla base degli elementi probatori
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se la pena applicata è vicina al minimo edittale, la Cassazione evita di sindacarne la misura salvo vizi manifesto irragionevoli
  • La costituzione di parte civile può costituire atto equivalente alla querela quando rappresenta una chiara manifestazione di volontà di punizione della persona offesa; quindi eccezioni per mancanza di querela devono valutare questo profilo
  • Le questioni processuali nuove in Cassazione sono ammesse solo entro limiti ristretti: il ricorrente deve porre a disposizione del giudice ogni elemento necessario alla verifica immediata e pacifica del profilo dedotto
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende) se la causa dell'inammissibilità è attribuibile a colpa

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