Cassazione Civile, Sentenza n. 31721/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale del 19/10/2004 sulla SP 90, sostenendo che la ruota posteriore della sua auto era caduta in un pozzetto fognario privo della copertura in ghisa. Il Tribunale di Avellino aveva rigettato la domanda ritenendo non configurabile l'insidia/trabocchetto e valutando la responsabilità secondo l'art. 2043 c.c.; la Corte d'appello di Napoli ha confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) censura sulla applicazione dell'art. 2051 c.c. e sul presunto obbligo a suo carico di provare l'invisibilità/imprevedibilità dell'insidia; (2) vizio relativo all'onere della prova (art. 2697 c.c.); (3) travisamento della prova per presunta errata valutazione delle testimonianze (Caliendo, De Girolamo); (4) omessa valutazione di fatti decisivi. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe superato la presunzione di responsabilità del custode soltanto con mere presunzioni e senza prova concreta di un evento esimente. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha confermato la decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gianfranco Grimaldi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi di diritto sulla responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) e, soprattutto, avesse motivatamente accertato in fatto che il nesso di causalità era stato interrotto dall'interferenza esclusiva della condotta imprudente del danneggiato. I motivi riguardanti l'onere della prova, il travisamento della prova e l'omessa valutazione di fatti decisivi sono stati considerati inammissibili o infondati: la Cassazione non può rivalutare il merito probatorio né sostituirsi al giudice del merito sulla credibilità dei testimoni. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di cassazione (importi liquidati a favore di ciascuna controricorrente: euro 5.200,00 per compensi più spese forfetarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori), e si dà atto dell'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato supplementare ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 30/5/2002 n.115 come modificato.
Norme richiamate
Riferita come base della responsabilità per la cosa in custodia; la Corte ha confermato che la presunzione di responsabilità può essere esclusa solo mediante prova concreta di un fattore estraneo (caso fortuito) che interrompa il nesso causale; in concreto la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta del danneggiato abbia avuto efficacia causale autonoma tale da interrompere il nesso con la res
Richiamato come paradigma alternativo di responsabilità extracontrattuale; la sentenza distingue la responsabilità oggettiva ex art.2051 (presunzione a carico del custode) da quella aquiliana, che richiede la prova della colpa
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha escluso che la decisione della Corte d'appello abbia violato le regole sull'onere della prova, rilevando che il ricorrente in realtà chiedeva una rivalutazione del merito
Richiamati in tema di valutazione della prova e travisamento; la Corte ribadisce che la valutazione delle testimonianze e della credibilità è rimessa al giudice di merito e che la censura è sindacabile in Cassazione solo in casi ristretti (prove non dedotte o utilizzate con contenuto inequivocabilmente diverso)
Richiamati come norme di rito per i motivi di cassazione, la Corte ha analizzato i limiti di ammissibilità relativi alla violazione di legge (n.3), travisamento della prova (n.4) e omessa valutazione di fatto decisivo (n.5), ritenendo le censure inammissibili o infondate perché implicavano rivalutazione del merito
Citato in motivazione come parametro (con riferimento ufficioso) per la valutazione del concorso di colpa e del bilanciamento dell'efficienza causale tra comportamento della cosa e comportamento della vittima
art. 2 Cost.
Richiamato per il principio di solidarietà e per il dovere generale di ragionevole cautela che contribuisce alla valutazione obiettiva della prevedibilità/evitabilità del danno
d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (art. 13, commi richiamati) e legge 24/12/2012 n. 228 (modifiche)
Richiamati in relazione all'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la custodia della cosa e opera come una presunzione di responsabilità del custode che può essere superata solo con prova concreta di un evento estraneo, imprevedibile ed eccezionale (caso fortuito) idoneo a interrompere il nesso causale.
- La condotta del danneggiato può interrompere il nesso causale: quando il comportamento della vittima sia apprezzabile come ragionevolmente incauto e, per intensità causale, costituisca causa autonoma dell'evento, anche non essendo necessariamente abnorme se però non rientra nelle prevedibili e accettabili eventualità secondo uno standard oggettivo.
- In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia, per ottenere l'accoglimento è fondamentale provare non solo il danno e il nesso con la cosa, ma anche l'insussistenza di una causa esterna esimente; il mero richiamo all'esistenza della cosa pericolosa può non essere sufficiente se il comportamento della vittima ha avuto efficacia causale determinante.
- La valutazione delle prove (documentali e testimoniali), la credibilità dei testi e la scelta tra risultanze contrastanti sono criteri di merito riservati al giudice di merito: la Cassazione non può riformare le decisioni fondate su valutazioni probatorie adeguatamente motivate, salvo i ristretti casi di travisamento della prova verificabile secondo i criteri giurisprudenziali.
- Per contestare la decisione con successo in Cassazione sul tema del travisamento della prova è necessario dimostrare che il giudice ha utilizzato prove inesistenti o ha attribuito loro un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso, che tale errore sia stato discusso tra le parti e che sia stato decisivo per la decisione.
- In ipotesi similari è utile raccogliere e conservare prove oggettive: fotografie del luogo, rilievi tecnici, registri di manutenzione della strada, certificazioni sull'esistenza/assenza di coperture, perizie tecniche e dichiarazioni di testimoni; tali elementi aumentano la possibilità di superare le difese basate sulla condotta del guidatore.
- Quando si sceglie il quadro normativo della domanda (art.2051 vs art.2043) occorre valutare le conseguenze probatorie: l'art.2051 offre una presunzione a carico del custode, ma richiede che quest'ultimo non provi concretamente un fattore esimente; con azione ex art.2043 è invece necessario provare la colpa dell'ente.
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