Cassazione Civile, Ordinanza n. 39382/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma qualificata come prestito, documentata da due assegni e da una scrittura privata del 31 gennaio 1995 con cui l'altra parte si era obbligata a restituire il capitale entro il 31 marzo 1995, con interessi al 12% annuo. L'opposizione del debitore era stata respinta in primo grado, ritenendosi che gli interessi convenzionali dovessero proseguire anche dopo la scadenza e che un successivo accordo verbale rateale non avesse modificato la disciplina originaria. In appello, però, la decisione di primo grado era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto oscura la clausola sul termine, aveva fatto applicazione dell'art. 1371 c.c. e aveva concluso che il tasso convenzionale del 12% dovesse valere solo fino al 31 marzo 1995, applicandosi poi il tasso legale fino al saldo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto sei motivi: motivazione apparente e contraddittoria; ultrapetizione per aver deciso su un tema diverso dai motivi di appello; utilizzo di fatti pacifici asseritamente coperti da giudicato; omesso esame di un fatto decisivo; violazione delle regole di interpretazione contrattuale, per non aver prima applicato gli artt. 1362 e 1363 c.c.; e decisione su una domanda nuova proposta tardivamente in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello insanabilmente contraddittoria e meramente apparente. Ha osservato che la Corte territoriale, da un lato, aveva affermato in astratto che il tasso convenzionale poteva valere anche per gli interessi moratori, ma, dall'altro, aveva poi limitato l'applicazione del 12% al solo periodo anteriore al 31 marzo 1995 senza ricostruire in modo coerente la volontà negoziale e senza una reale qualificazione giuridica della clausola. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione agli interessi moratori dovuti dopo la mora del debitore, rispetto ai quali la sentenza d'appello aveva affermato, in astratto, la possibile applicazione del tasso convenzionale
norma interpretativa di carattere sussidiario, applicabile solo quando, dopo aver esaurito i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., la volontà delle parti resti dubbia; non può essere usata per creare un assetto negoziale diverso da quello pattuito
richiamato come primo criterio di interpretazione soggettiva del contratto, da applicare prima del criterio sussidiario di cui all'art. 1371 c.c.
richiamato quale criterio interpretativo da utilizzare per ricostruire la volontà contrattuale in modo sistematico
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento giudiziario, in relazione alla censura di motivazione apparente
violato dalla sentenza d'appello per la presenza di una motivazione apparente e internamente contraddittoria
invocato nei motivi di ricorso in relazione al preteso giudicato su un fatto ritenuto pacifico tra le parti
invocato per denunciare l'asserita pronuncia ultra petita o su domanda/eccezione non devoluta
richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla formazione del giudicato interno e ai limiti dell'impugnazione
richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla specificità dei motivi di appello
richiamato nei motivi di ricorso per dedurre la novità e quindi l'inammissibilità della questione o domanda esaminata in appello
richiamato nei motivi di ricorso con riguardo alle domande ed eccezioni non riproposte
richiamato nei motivi di ricorso nel contesto delle preclusioni in appello
richiamato nei motivi di ricorso, senza che dalla motivazione della decisione si ricavi una specifica applicazione
richiamato nei motivi di ricorso, verosimilmente in relazione ai limiti alle nuove domande/prove nel rito del lavoro, ma senza rilievo decisorio esplicitato
richiamato per delimitare, dopo la riforma, il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali nei soli casi di motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile
Massime di principio
- Il criterio dell'equo contemperamento degli interessi ex art. 1371 c.c. è sussidiario e può essere applicato solo dopo l'infruttuoso esperimento di tutti gli altri canoni ermeneutici; non può sostituire una vera ricostruzione della volontà contrattuale.
- Una decisione è nulla per motivazione apparente quando affermazioni e conclusioni risultano logicamente inconciliabili e non consentono di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- In tema di interpretazione del contratto, il giudice deve qualificare prima la clausola e ricostruire il significato della pattuizione attraverso i criteri ordinari; il ricorso ai criteri integrativi non può introdurre diritti o obblighi diversi da quelli pattuiti.
- La censura di ultrapetizione o di decisione su questione non devoluta richiede che il giudice si sia effettivamente pronunciato su un thema decidendum estraneo al devolutum, non essendo sufficiente la mera difformità della motivazione rispetto alla prospettazione di parte.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
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