Cassazione Civile, Ordinanza n. 28402/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario assicurativo)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento di rate di premio scadute il 27 settembre 2006 e il 27 settembre 2007 relative a una polizza infortuni pluriennale stipulata nel 2002. L’assicurato aveva proposto opposizione sostenendo che il rapporto fosse stato risolto consensualmente nel dicembre 2005 e che, in ogni caso, fosse stata inviata disdetta il 15 dicembre 2005; invocava inoltre la disciplina introdotta dalla L. n. 40 del 2007 (cd. legge Bersani). Il Tribunale aveva ritenuto efficace la disdetta e aveva respinto l’appello della società creditrice. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c., 5, comma 4, d.l. n. 7/2007, come convertito, e art. 77 Cost., sostenendo che la disciplina sopravvenuta non potesse applicarsi a un recesso/disdetta anteriori alla sua entrata in vigore e che, secondo il regime previgente dell’art. 1899 c.c., la disdetta del 2005 fosse inefficace. La ricorrente ha quindi contestato sia la debenza della rata scaduta nel 2006 sia quella scaduta nel 2007.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha escluso l’efficacia della disdetta/recesso del 15 dicembre 2005 quanto alla rata scaduta il 27 settembre 2006, perché alla data della manifestazione di volontà non erano ancora maturati i presupposti normativi per il recesso ai sensi della disciplina allora vigente. Ha invece confermato il ragionamento del giudice di merito in relazione alla rata scaduta il 27 settembre 2007: l’opposizione al primo decreto ingiuntivo, proposta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 7/2007 e della L. n. 40/2007, è stata letta come manifestazione di un recesso legittimo ai sensi della nuova disciplina, efficace dopo sessanta giorni. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla rata del 2006 e la causa rinviata al Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, per le conseguenti determinazioni sulla rata del 2007 e sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma che consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato a sostegno del principio di irretroattività della legge, ritenuto ostativo all’attribuzione di efficacia retroattiva alla disciplina sopravvenuta.
art. 5, comma 4, d.l. n. 7 del 2007
"In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni"
La disposizione originaria introduce una fattispecie di recesso dell’assicurato da polizza pluriennale, ma la sua efficacia va coordinata con il momento di entrata in vigore della norma.
La legge di conversione ha aggiunto il requisito che, per i contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, il recesso è esercitabile solo se il contratto è stato in vita per almeno tre anni.
art. 77 Cost.
È stato evocato nel motivo, ma nel testo non emerge un’autonoma statuizione sul suo contenuto.
Nel regime originario disciplinava la durata pluriennale dell’assicurazione e la possibilità di recesso alle condizioni previste dalla norma, rilevante per valutare l’inefficacia della disdetta anteriore alla riforma.
Massime di principio
- La legge sopravvenuta che introduca o ampli il diritto di recesso in un contratto di durata non attribuisce, di regola, efficacia retroattiva a una manifestazione di volontà già compiuta quando quel diritto non era ancora esercitabile, salvo espressa previsione del legislatore.
- In tema di assicurazione pluriennale, la disciplina introdotta dal d.l. n. 7 del 2007 e dalla L. n. 40 del 2007 si applica dal momento della sua entrata in vigore; per i contratti anteriori, il recesso è subordinato al requisito della durata minima triennale del rapporto.
- Una disdetta o dichiarazione di recesso inviata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina non può produrre ex post effetti che all’epoca erano giuridicamente inesistenti; la sua efficacia va valutata secondo la legge vigente al momento della manifestazione.
- Se, dopo l’entrata in vigore della norma favorevole al recesso, la parte debitrice del premio contesta la pretesa creditoria in un giudizio instaurato successivamente, la propria opposizione può essere valutata come manifestazione di recesso efficace secondo la nuova disciplina, con effetto decorsi i termini di preavviso previsti dalla legge.
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