Cassazione Civile, Ordinanza n. 30499/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a INVIM dovuta in relazione alla successione di una defunta. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di più chiamati all'eredità, ritenendo irrituale la costituzione in giudizio dell'appellante per il mancato deposito della ricevuta di spedizione del ricorso/notifica. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello solo perché, al momento della costituzione, era stato depositato l'avviso di ricevimento in luogo dell'avviso di spedizione, e che comunque la data di ricezione del plico dimostrava la tempestività della notifica e della costituzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la tempestività della costituzione in giudizio di chi notifichi l'atto introduttivo a mezzo posta va verificata in relazione alla data di ricezione del plico da parte del destinatario o al momento equipollente previsto dalla legge, e che il deposito dell'avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria del deposito dell'avviso di spedizione. Nel caso concreto, la CTR aveva errato nel considerare inammissibile l'appello per la sola mancanza della data di spedizione sull'avviso di ricevimento, senza valorizzare che la data di ricezione risultava anteriore alla scadenza del termine di impugnazione e che, conseguentemente, la costituzione dell'appellante era tempestiva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il deposito della ricevuta di spedizione è previsto ai fini della costituzione, ma l'avviso di ricevimento può comunque svolgere funzione probatoria equivalente rispetto alla tempestività della notifica.
art. 53, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina dell'appello tributario va coordinata con le regole sul deposito e sulla prova della notifica, ammettendo che la prova della tempestività possa desumersi anche dall'avviso di ricevimento.
La Corte esclude che una mera irregolarità documentale comporti inammissibilità quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo e la tempestività risulti comunque provata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è stato inquadrato come nullità processuale derivante dalla erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La causa è stata definita in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 16, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La notifica diretta a mezzo posta si considera effettuata alla data di spedizione.
art. 20, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il criterio della data di spedizione vale anche nel giudizio tributario per la notifica del ricorso/appello.
art. 8, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890
Il perfezionamento della notifica può avvenire anche per compiuta giacenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova della tempestiva costituzione di chi notifichi il ricorso o l'appello a mezzo posta deve essere valutata in relazione alla data di ricezione del plico da parte del destinatario o all'evento equipollente previsto dalla legge, non solo alla data di spedizione.
- L'omesso deposito dell'avviso di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se l'avviso di ricevimento o altri elementi documentali consentono di dimostrare con certezza la tempestività della notifica e della costituzione.
- L'avviso di ricevimento può fungere da prova idonea del perfezionamento della notificazione e della sua tempestività, purché dai dati risultino elementi oggettivi sufficienti a superare eventuali carenze formali.
- In materia tributaria, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni meramente documentali è illegittima quando il giudice omette di verificare se la documentazione prodotta consenta comunque di accertare il rispetto del termine processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →