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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30499/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a INVIM dovuta in relazione alla successione di una defunta. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di più chiamati all'eredità, ritenendo irrituale la costituzione in giudizio dell'appellante per il mancato deposito della ricevuta di spedizione del ricorso/notifica. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello solo perché, al momento della costituzione, era stato depositato l'avviso di ricevimento in luogo dell'avviso di spedizione, e che comunque la data di ricezione del plico dimostrava la tempestività della notifica e della costituzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la tempestività della costituzione in giudizio di chi notifichi l'atto introduttivo a mezzo posta va verificata in relazione alla data di ricezione del plico da parte del destinatario o al momento equipollente previsto dalla legge, e che il deposito dell'avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria del deposito dell'avviso di spedizione. Nel caso concreto, la CTR aveva errato nel considerare inammissibile l'appello per la sola mancanza della data di spedizione sull'avviso di ricevimento, senza valorizzare che la data di ricezione risultava anteriore alla scadenza del termine di impugnazione e che, conseguentemente, la costituzione dell'appellante era tempestiva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova della tempestiva costituzione di chi notifichi il ricorso o l'appello a mezzo posta deve essere valutata in relazione alla data di ricezione del plico da parte del destinatario o all'evento equipollente previsto dalla legge, non solo alla data di spedizione.
  • L'omesso deposito dell'avviso di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se l'avviso di ricevimento o altri elementi documentali consentono di dimostrare con certezza la tempestività della notifica e della costituzione.
  • L'avviso di ricevimento può fungere da prova idonea del perfezionamento della notificazione e della sua tempestività, purché dai dati risultino elementi oggettivi sufficienti a superare eventuali carenze formali.
  • In materia tributaria, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni meramente documentali è illegittima quando il giudice omette di verificare se la documentazione prodotta consenta comunque di accertare il rispetto del termine processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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