Cassazione Civile, Ordinanza n. 27382/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
Un creditore aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro la compravendita di alcuni immobili, stipulata tra un consorzio poi fallito e una società acquirente, ottenendo in primo grado la dichiarazione di inefficacia dell'atto nei propri confronti. In appello, proposto dall'acquirente, il giudizio veniva interrotto per il fallimento del consorzio; riassunta la causa, la curatela chiedeva il rigetto dell'impugnazione e, soprattutto, l'estensione della declaratoria di inefficacia dell'atto alla massa dei creditori concorsuali, sostenendo di essere subentrata nella revocatoria originaria ai sensi dell'art. 66 l.fall. La Corte d'appello dichiarava inammissibile tale domanda, ritenendola incompatibile con la natura della revocatoria e comunque nuova ex art. 345 c.p.c. La curatela ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 66 l.fall., 111, comma 2, Cost. e 345 c.p.c., sostenendo che il subentro del curatore in una revocatoria già pendente non integra nuova domanda, ma prosecuzione della stessa azione con ampliamento oggettivo degli effetti a favore della massa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il debitore fallisce mentre è pendente una revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore, il curatore può subentrare nella medesima azione ex art. 66 l.fall. senza introdurre una nuova domanda e senza essere soggetto alle preclusioni dell'art. 345 c.p.c. o al termine per l'appello incidentale. Il subentro comporta un mutamento soggettivo della parte attrice e l'estensione oggettiva degli effetti della domanda, che da tutela del singolo creditore diventa tutela della massa. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
l'azione revocatoria ordinaria rende inefficaci verso il creditore gli atti dispositivi del debitore che pregiudicano la garanzia patrimoniale, senza incidere sulla validità dell'atto
attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare l'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa dei creditori e consente il subentro nella lite pendente promossa dal singolo creditore
richiamato come distinta azione revocatoria fallimentare, aggiuntiva rispetto alla revocatoria ordinaria esercitabile dal curatore
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno della successione nel processo e del subentro del curatore nella posizione sostanziale e processuale del creditore originario
non osta al subentro del curatore in appello, poiché non si tratta di domanda nuova ma di prosecuzione della medesima azione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria non determina la nullità o l'inefficacia assoluta dell'atto di disposizione, ma solo la sua inopponibilità al soggetto che l'ha utilmente esperita; quando interviene il fallimento del debitore, la legittimazione del curatore ex art. 66 l.fall. consente di proseguire la stessa azione nell'interesse della massa.
- Il subentro del curatore nella revocatoria ordinaria già pendente non introduce una nuova domanda: si tratta della medesima azione originaria con mutamento della parte attrice e ampliamento dei suoi effetti alla generalità dei creditori concorrenti.
- La costituzione del curatore con dichiarazione di voler fare propria la domanda revocatoria è sufficiente a radicare il potere-dovere del giudice di decidere sulla domanda estesa alla massa, senza necessità di appello incidentale e senza applicazione delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
- Quando il curatore subentra nella revocatoria promossa dal singolo creditore, l'interesse e la legittimazione del creditore originario risultano assorbiti nella tutela collettiva, sicché la controversia prosegue come unica azione a beneficio della massa dei creditori.
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