Cassazione Penale, Sentenza n. 28033/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (ammenda di € 400,00 per il reato concorrente ex artt. 110 c.p. e 1231 cod. nav.) sostenendo che il Tribunale ha errato nell'escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.. Essi deducono che il giudice avrebbe valutato negativamente una condotta 'susseguente' (la fuga al controllo) che, secondo i ricorrenti, non dovrebbe incidere sulla valutazione della particolare tenuitù dell'offesa; inoltre il difensore ha invocato l'effetto della riforma (d.lgs. n.150/2022, c.d. riforma Cartabia) che amplierebbe la possibilità di considerare anche le condotte susseguenti al reato.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Ritiene fondato l'accertamento di fatto del Tribunale secondo cui gli imputati commisero la violazione dell'ordinanza della Capitaneria di Porto (attività di pesca in area interdetta antistante l'idrovora Sarlux) e, al momento del controllo, si diedero alla fuga. La Corte osserva che la fuga non è un mero post factum estraneo alla fattispecie, ma una modalità esecutiva della violazione che aumenta il grado di pericolosità e il disvalore del fatto; pertanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. è stata correttamente esclusa in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Quanto alla riforma Cartabia e all'inserimento della locuzione "anche in considerazione della condotta susseguente al reato", la Corte rileva che tale novellazione non incide sul giudizio nel caso concreto, posto che la fuga era parte integrante e contestuale della condotta vietata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma penalmente sanzionatoria in 'bianco' che punisce la violazione di una disposizione, regolamento o provvedimento dell'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione; applicata per la pesca in area interdetta antistante la raffineria Sarlux.
Causa speciale di non punibilità per i fatti di particolare tenuitù, subordinata alla verifica congiunta della particolare tenuitù dell'offesa e della non abitualità del comportamento; qui esclusa per la pericolosità della modalità (fuga) della violazione.
Criteri direttivi (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo o grado della colpa, gravità del danno o del pericolo, ecc.) per valutare la tenuitù del fatto; utilizzato dalla Corte per valutare le modalità della condotta (inclusa la fuga come elemento idoneo ad incrementare il disvalore).
Decreto legislativo n. 150/2022 (attuazione riforma Cartabia)
inserite le parole "anche in considerazione della condotta susseguente al reato"
Ha formalmente ampliato l'art. 131-bis introducendo la possibilità di valutare anche la condotta susseguente al reato; la Corte tuttavia osserva che, nel caso in esame, la condotta di fuga era parte integrante dell'esecuzione del reato e non un mero post factum, per cui la novella non muta l'esito del giudizio.
Sez. U., n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj) e giurisprudenza correlata
Principio giurisprudenziale secondo cui la valutazione della particolare tenuitù richiede una considerazione complessiva e storica della condotta, sia nella sua componente oggettiva che soggettiva; serve una valutazione congiunta della modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. la valutazione della 'particolare tenuitù' è complessiva: il giudice deve considerare tutte le modalità della condotta e i criteri indicati dall'art. 133 c.p., non solo l'entità del bene offeso.
- Una condotta apparentemente 'susseguente' può essere rilevante se integra o aggrava la modalità esecutiva del reato; la qualificazione come post factum o come modalità contestuale è decisiva per stabilire se incida sulla tenuitù.
- Dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) il giudice può considerare anche le condotte susseguenti nel valutare la non punibilità per tenuitù, ma tale considerazione non è automatica: va sempre ricostruita la relazione tra condotta susseguente e fatto storico.
- Nei reati derivanti da violazioni di disposizioni amministrative (come l'art. 1231 cod. nav.) la possibile pericolosità intrinseca del luogo, del tempo e della modalità (es. navigazione in area interdette, fuga) pesa fortemente nella valutazione del disvalore e quindi sull'ammissibilità della causa di non punibilità.
- La difesa ha l'onere di dimostrare la sussistenza congiunta della particolare tenuitù e della non abitualità: elementi che attenuino il disvalore complessivo del fatto e le modalità esecutive.
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