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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05622/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per il reato previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva che il ricorso si limitava a riproporre in modo generico un tema già affrontato con argomentazione accurata e adeguata nella decisione impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, ritenendolo una mera riproposizione di questioni già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare la genericità dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di questioni già trattate e disattese in modo puntuale e adeguato dalla sentenza impugnata, senza specifiche censure alla motivazione.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da argomentazioni concrete e specifiche idonee a confrontarsi con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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