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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34524/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto davanti al Giudice di pace tre convenuti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal pagamento di un importo TARI superiore al dovuto. Secondo la loro prospettazione, la domanda non riguardava la contestazione dell’an o del quantum del tributo, ma il danno sofferto per avere il comune consentito illegittimamente il conferimento in discarica di un quantitativo di materiali superiore agli anni precedenti, con conseguente aumento indebito della tassa. Il Giudice di pace aveva però declinato la giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice tributario. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti censuravano tale statuizione, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., l’erroneità della decisione sulla giurisdizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, per le sentenze del giudice di pace pronunciate nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’unica impugnazione ordinaria ammessa è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., anche quando si deducano questioni di giurisdizione, competenza o mancanza assoluta di motivazione. Poiché la sentenza di primo grado era stata resa dal giudice di pace e vi era già stata una pronuncia, il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con appello e non con ricorso per cassazione; inoltre il ricorso non poteva essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione. Sono state quindi poste le spese a carico solidale dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ.

    la censura sulla giurisdizione è stata proposta come motivo di ricorso per cassazione, ma il rimedio è stato ritenuto inammissibile nel caso di sentenza del giudice di pace impugnabile con appello.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa

    per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, anche le questioni di giurisdizione devono essere fatte valere con appello a motivi limitati.

  • art. 374, primo comma, c.p.c.

    esime questa Sezione dall'obbligo di rimettere l'esame del ricorso alle Sezioni Unite

    la natura meramente processuale della decisione ha escluso la rimessione alle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato come parametro per la liquidazione delle spese di cassazione.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

    richiamati per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria vanno impugnate con l'appello a motivi limitati, che costituisce l'unico rimedio ordinario ammesso, anche quando si deducano questioni di giurisdizione, competenza o radicale difetto di motivazione.
  • Quando esiste già una pronuncia di primo grado del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può sostituire l'appello né essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dalla struttura del provvedimento impugnato e dal regime speciale delle impugnazioni previsto per il giudice di pace; l'erronea scelta del rimedio determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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