Cassazione Penale, Ordinanza n. 04375/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in un procedimento relativo a plurime contestazioni di detenzione/cessione di stupefacenti. Ha dedotto due censure: con il primo motivo ha lamentato vizio di motivazione per la mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; con il secondo ha denunciato violazione di legge in relazione alla confisca di telefoni cellulari e di una somma di denaro. La Corte ha rilevato che il ricorso, contro una sentenza emessa in concordato in appello, è proponibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato, nonché per eventuali illegalità della sanzione, mentre restano precluse doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su questioni non devolute in appello come la confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, ha ritenuto preclusa la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e non deducibile la questione sulla confisca, poiché non oggetto dei motivi di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza emessa in concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del procuratore generale e difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o su questioni estranee al perimetro del concordato.
La mancata declaratoria di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Costituisce il titolo di reato per plurime contestazioni in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione si colloca nell'alveo delle regole sulla inammissibilità dell'impugnazione e della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria processuale.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per censure che investano la formazione del consenso al concordato, il consenso del procuratore generale o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; restano escluse le doglianze sui motivi rinunciati.
- La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione contro una sentenza pronunciata in concordato in appello, poiché esula dal perimetro dei vizi deducibili.
- Le questioni relative alla confisca non sono proponibili in cassazione se non sono state devolute con l'appello, dovendosi rispettare il principio devolutivo del giudizio di impugnazione.
- Il ricorso che investa profili non consentiti dalla disciplina del concordato in appello è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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