Cassazione Civile, Ordinanza n. 19737/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un soggetto che assumeva di aver svolto attività lavorativa per una società poi fallita proponeva opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. per ottenere l'ammissione in via privilegiata del credito di euro 267.437,77, comprensivo di retribuzione ordinaria, tredicesima e TFR. Deduceva che, prima del fallimento, aveva promosso un giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro, concluso con sentenza di condanna della società al pagamento del credito di lavoro. Il tribunale dell'opposizione aveva però ritenuto quella sentenza non opponibile al fallimento, rigettando la domanda. In cassazione il ricorrente ha censurato esclusivamente la liquidazione delle spese di lite, denunciando violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014 per avere il tribunale computato anche la fase istruttoria/trattazione, che egli riteneva non svolta; sosteneva che, considerando solo studio, fase introduttiva e decisionale, il compenso dovuto sarebbe stato inferiore.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il tribunale aveva liquidato le spese restando nei valori previsti dai parametri del d.m. n. 55/2014 e, comunque, anche senza conteggiare la fase di trattazione/istruttoria l'importo liquidato rimaneva nei limiti tabellari. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il potere discrezionale del giudice di collocarsi tra minimi e massimi tabellari non è sindacabile in cassazione, mentre la motivazione è necessaria solo se il giudice si discosti ulteriormente dalla forbice. Nel caso concreto la fase istruttoria era stata correttamente considerata perché erano state dedotte attività istruttorie, anche tramite richieste di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., poi rigettate; inoltre il deposito documentale e la richiesta di c.t.u. rientrano nella fase istruttoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
norma base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore
parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite; il giudice può collocarsi entro la forbice tabellare senza che ciò sia di regola sindacabile in cassazione
la deduzione di mezzi istruttori e la concessione dei termini richiesti in tale sede hanno giustificato il computo della fase di trattazione/istruttoria
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato a conforto del principio sulla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi entro la forbice minima-massima
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese giudiziali, la scelta del giudice di collocarsi tra i valori minimi e massimi previsti dai parametri tabellari non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità; la motivazione specifica è necessaria solo quando il giudice aumenti o diminuisca gli importi oltre la forbice ordinaria.
- La fase istruttoria/trattazione può essere legittimamente computata ai fini della liquidazione dei compensi quando nel giudizio siano state svolte attività istruttorie, come richieste di prova, produzioni documentali o istanze di c.t.u., anche se poi non sia stata disposta un'istruttoria piena.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione meramente matematica della liquidazione delle spese è inammissibile se il risultato finale resta comunque entro i parametri tabellari applicabili e non viene denunciato un vero scostamento dai limiti normativi.
- La richiesta di termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il rigetto di mezzi istruttori sono elementi idonei a integrare la fase di trattazione/istruttoria ai fini della liquidazione del compenso.
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