Cassazione Civile, Ordinanza n. 24385/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da due avvocati nei confronti di un ex dirigente bancario per compensi professionali relativi all'assistenza difensiva prestata in un processo penale conclusosi con assoluzione. L'ex dirigente ha opposto i decreti e ha chiamato in causa il proprio datore di lavoro, chiedendo la manleva sulla base di una clausola del contratto collettivo dei dirigenti del credito che poneva a carico dell'azienda le spese giudiziali per procedimenti penali relativi a fatti commessi nell'esercizio delle funzioni. Il datore di lavoro ha eccepito il difetto di competenza del tribunale adito, ha contestato l'applicabilità della clausola collettiva sostenendo che il reato fosse stato commesso in danno della banca e ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria per danni asseritamente derivanti da reati connessi a un diverso procedimento penale. In appello la banca ha censurato: 1) la competenza territoriale e funzionale; 2) l'interpretazione dell'art. 6 del CCNL dirigenti credito, ritenuto applicabile dalla Corte territoriale; 3) l'ammissibilità della propria riconvenzionale, dichiarata inammissibile per difetto di collegamento con la domanda principale; 4) la decisione sugli effetti delle impugnazioni e sulle spese. Gli avvocati hanno a loro volta proposto appello incidentale sul quantum dei compensi e sul mancato diretto pagamento da parte della banca. La banca ha poi resistito anche ai ricorsi incidentali degli altri soggetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso principale della banca, dichiarando assorbiti il sesto motivo e i ricorsi incidentali degli avvocati e dell'ex dirigente, e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla competenza, osservando che il tribunale di Milano era comunque divenuto competente in corso di causa e che non poteva parlarsi di incompetenza attuale. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che la clausola collettiva sulle spese legali va interpretata alla luce della natura plurioffensiva del reato di false comunicazioni sociali e del canone di buona fede, non potendosi escludere in modo automatico la copertura solo perché la società fosse astrattamente offesa dal reato. Ha ritenuto fondato il quarto motivo, precisando che, ove la riconvenzionale non comporti spostamento di competenza, è ammissibile se sussiste un qualsiasi collegamento obiettivo con la domanda principale; la motivazione della Corte d'appello sul difetto di collegamento è stata giudicata apparente. Sono stati ritenuti infondati o assorbiti gli ulteriori motivi. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare sia l'interpretazione della clausola collettiva sia l'ammissibilità della domanda riconvenzionale della banca, regolando anche le spese.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla competenza, ma non accolto come autonomo parametro decisivo; la Corte ha risolto la questione sulla base delle regole di competenza e della perpetuatio iurisdictionis.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla nullità della sentenza, senza autonoma decisività rispetto ai motivi accolti.
Invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte ha ravvisato motivazione apparente solo sulla questione della riconvenzionale.
Interpretato in senso conforme alla ratio di favorire la perpetuatio iurisdictionis: se il giudice adito diventa competente nel corso del processo, l'incompetenza originaria non può essere dichiarata.
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, senza autonoma decisività nella decisione finale.
Richiamato nel motivo sulla competenza e sul rapporto tra domande e rito, senza autonoma decisività nella decisione finale.
Richiamato quale disciplina della competenza del giudice del lavoro; la Corte osserva che la competenza inderogabile non è superata dalla domanda di garanzia, ma che nel caso concreto il giudice adito era comunque divenuto competente.
Richiamato nel primo motivo in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, senza specifiche statuizioni interpretative autonome.
art. 6 CCNL dirigenti settore credito
La clausola sulle spese giudiziali del dirigente va letta secondo buona fede e in coerenza con la comune intenzione delle parti; copre le condotte penalmente perseguite inerenti al corretto svolgimento delle funzioni e non le violazioni delle funzioni stesse in danno dell'azienda. La Corte di rinvio dovrà valutarla anche alla luce della natura plurioffensiva del reato.
Invocato come violato nel motivo sull'interpretazione della clausola collettiva e sulla prova, senza accoglimento autonomo.
Invocato come violato nel motivo sull'interpretazione della clausola collettiva e sulla prova, senza accoglimento autonomo.
art. 2 Cost.
Richiamato come fondamento del dovere di solidarietà e del canone di buona fede nell'interpretazione del contratto collettivo.
Richiamato nel motivo sul contratto collettivo e sulla correttezza dell'interpretazione, senza autonoma statuizione.
Richiamato nel motivo sul contratto collettivo, senza specifica applicazione autonoma.
Richiamato nel motivo sul contratto collettivo, senza specifica applicazione autonoma.
Richiamato tra i canoni ermeneutici da osservare nell'interpretazione del CCNL.
Assunto come criterio centrale di interpretazione del CCNL; la buona fede opera come criterio di reciprocità e impone di preservare i reciproci interessi.
Richiamati in via generale tra i canoni ermeneutici del contratto collettivo.
Richiamato nel motivo sul contratto collettivo e sulle prove, senza autonoma decisione di accoglimento.
La domanda riconvenzionale è ammissibile se, pur non determinando spostamento di competenza, è legata da un collegamento obiettivo con la domanda principale tale da rendere opportuno il simultaneus processus; la motivazione sul difetto di collegamento deve essere concreta e non apparente.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla inammissibilità della riconvenzionale e sul contraddittorio, senza decisività autonoma rispetto alla soluzione data.
Richiamato nel motivo sulla riconvenzionale e sul collegamento tra domande; la Corte ne valorizza il rapporto con l'art. 36 c.p.c. per l'ammissibilità del simultaneus processus.
Richiamato nel motivo sull'appello incidentale e sulla pronuncia oltre/oltre il chiesto, senza accoglimento autonomo.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando la parte, contro cui è proposta impugnazione, reagisca a un mutamento del proprio assetto di interessi; può riguardare qualsiasi capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, assorbito dopo l'accoglimento dei motivi principali.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, assorbito dopo l'accoglimento dei motivi principali.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite in relazione all'effetto espansivo interno della riforma, senza decisione autonoma.
Richiamato dai ricorrenti incidentali sul diritto alla copertura delle spese legali; la relativa questione resta assorbita.
Richiamato nel ragionamento sul reato di false comunicazioni sociali; rileva la sua struttura plurioffensiva ai fini dell'interpretazione della clausola collettiva.
Richiamato nel ragionamento sul reato di false comunicazioni sociali; la Corte esclude che la sola indicazione dei soci e creditori come soggetti offesi basti a negare in assoluto l'operatività della clausola collettiva.
Massime di principio
- La competenza territoriale del giudice del lavoro è inderogabile, ma l'eventuale incompetenza originaria non può essere dichiarata se, al momento della decisione, il giudice adito è divenuto competente: la perpetuatio iurisdictionis opera in senso favorevole alla conservazione della competenza.
- Nell'interpretazione delle clausole collettive che pongono a carico del datore di lavoro le spese legali del dirigente sottoposto a procedimento penale, occorre verificare la comune intenzione delle parti e applicare il canone di buona fede; la tutela non copre automaticamente ogni reato commesso in occasione del lavoro, ma solo le condotte inerenti al corretto esercizio delle funzioni e non in contrasto con gli interessi aziendali.
- Ai fini dell'operatività di una clausola di rimborso o manleva delle spese difensive, la qualificazione del reato come potenzialmente offensivo dell'azienda non esclude di per sé la copertura, quando la fattispecie ha natura plurioffensiva e la disciplina collettiva va letta in modo coerente con la funzione di tutela del rapporto di lavoro.
- La domanda riconvenzionale proposta nel processo è ammissibile, pur in assenza di spostamento di competenza, quando esista un collegamento obiettivo con la domanda principale tale da rendere opportuno il simultaneus processus; la motivazione che ne nega l'ammissibilità deve essere concreta e non meramente assertiva.
- Nel regime processuale successivo alla riforma delle preclusioni, l'inammissibilità di una domanda proposta nel corso del giudizio è questione rilevabile anche d'ufficio, purché il giudice di primo grado non vi abbia già deciso.
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