Cassazione Civile, Ordinanza n. 34839/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, nei gradi di merito, di una domanda di usucapione proposta da una parte privata. In appello i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso utile ad usucapionem e anche la dedotta interversione del possesso. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo, che la Corte di legittimità qualifica come censura sostanzialmente di merito, diretta a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di appello. Il controricorrente ha resistito al ricorso. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria, ma essa è stata ritenuta meramente reiterativa delle censure già svolte.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non sollevava un vizio sindacabile in sede di legittimità, ma mirava a ottenere una rivalutazione del merito, in particolare dell'accertamento del possesso e della prova dell'interversione del possesso. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata per la proposta del relatore in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in presenza dei presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché l'accertamento del possesso e della sua eventuale interversione appartiene al giudice di merito.
- La censura è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie senza denunciare un vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica.
- Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le prove acquisite, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti controversi.
- La memoria depositata in cassazione non può superare l'inammissibilità del ricorso se non apporta argomenti nuovi ma si limita a reiterare le doglianze già svolte.
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