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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6591/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/10/2024 che, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello del Procuratore e aveva disposto il ripristino della custodia in carcere per il ricorrente con riguardo a plurime condotte previste dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per denegata applicazione della retrodatazione dei termini della custodia cautelare e errata interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 408/2005; sosteneva che la disciplina della retrodatazione operi su presupposti oggettivi, che i due procedimenti fossero pendenti davanti alla stessa autorità fin dal 2020 e che fosse applicabile il criterio dell"imputazione piu' grave (procedimento n. 2513/21).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, abbia motivato correttamente l'annullamento dell'ordinanza rescissa: le condotte oggetto della seconda ordinanza (25/10/2023, proc. n. 4528/22) erano anteriori ma gli elementi indiziari a fondamento di quella ordinanza non risultavano desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima misura (9/7/2021, proc. n. 2513/21). In particolare le intercettazioni a fondamento del secondo provvedimento erano emerse in un procedimento diverso e le trascrizioni erano state eseguite dopo il primo arresto; la posizione del Maestro era stata stralciata con formazione di fascicolo autonomo. Pertanto la separazione non è stata ritenuta frutto di una scelta del pubblico ministero e non si poteva applicare la retrodatazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulle tre ipotesi di applicazione dell"art. 297, comma 3, e la sentenza della Corte costituzionale n. 408/2005. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    "i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"

    La Corte rammenta che l'art. 297, comma 3, va applicato secondo tre distinte regole operative: (1) retrodatazione automatica quando le ordinanze sono nello stesso procedimento e non vi è rinvio a giudizio per il primo provvedimento; (2) retrodatazione condizionata alla "anteriore desumibilità" degli elementi dal fascicolo del primo procedimento quando le ordinanze provengono da procedimenti distinti ma con connessione qualificata; (3) per le connessioni non qualificate o assenti, la retrodatazione richiede anche che i procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità e che la separazione sia stata effetto di scelta del pubblico ministero, come precisato dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Normativa sostanziale richiamata in relazione ai fatti contestati al ricorrente (illeciti in materia di stupefacenti).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 408 del 2005

    La pronuncia integrativa chiarisce l'applicabilità dell'art. 297 anche ai casi di connessione non qualificata, ma subordinando la retrodatazione alla sussistenza, oltre che degli elementi indiziari, della circostanza che i procedimenti fossero dinanzi alla stessa autorità e che la separazione possa essere attribuita a scelta del pubblico ministero.

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. n. 14535/2006 "Librato", n. 21957/2005 "Rahulia")

    La Corte di legittimità ha delineato le tre ipotesi operative per la retrodatazione e ha specificato la nozione di "anteriore desumibilità" come condizione di conoscenza processuale degli elementi probatori, non come mera conoscibilità storica.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. non è automatica in tutti i casi di contestazione a catena: va determinata in base a tre distinte fattispecie (ordinanze nello stesso procedimento; ordinanze in procedimenti distinti ma con connessione qualificata; ordinanze in procedimenti distinti con connessione non qualificata o assente).
  • Per le ordinanze emesse in procedimenti distinti la retrodatazione richiede che gli elementi indiziari alla base della seconda ordinanza fossero "anteriormente desumibili" dal fascicolo relativo alla prima ordinanza: cioè non la mera conoscibilità storica dei fatti, ma una specifica significanza processuale/idoneità a determinare una valutazione prognostica di gravità indiziaria.
  • Nei casi di connessione non qualificata la retrodatazione è subordinata anche al fatto che i procedimenti siano pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione sia ascrivibile a scelta del pubblico ministero; se la separazione è dovuta all'emersione successiva di elementi investigativi, la retrodatazione non opera.
  • Il criterio dell"imputazione piu' grave (termini commisurati all'imputazione più grave) può essere applicato solo dopo aver verificato positivamente i presupposti della desumibilità e delle altre condizioni di cui sopra, non come regola autonoma e antecedente.
  • Pratica consigliata: verificare la cronologia precisa degli atti investigativi (data intercettazioni, trascrizioni, depositi di informativa), se e quando gli elementi sono stati effettivamente acquisiti al fascicolo iniziale, e le ragioni formali della separazione procedimentale per valutare la possibile retrodatazione.

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