Cassazione Penale, Ordinanza n. 07787/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabile in cassazione la doglianza relativa al quantum della provvisionale riconosciuta al fallimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. L'unico motivo di ricorso riguardava il preteso difetto di motivazione sulla determinazione della provvisionale in favore del fallimento, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente spiegata. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non è deducibile con ricorso per cassazione, poiché la concessione e la quantificazione della provvisionale costituiscono una decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata.
Norme richiamate
La provvisionale è richiamata come statuizione di natura discrezionale e meramente delibativa; la sua concessione e quantificazione non richiedono una motivazione analitica e non sono censurabili con ricorso per cassazione nei termini dedotti.
È la base della declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo non è deducibile in cassazione.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La statuizione penale che riconosce una provvisionale alla parte civile ha natura discrezionale e delibativa: la sua concessione e quantificazione non richiedono una motivazione estesa o analitica.
- Il difetto di motivazione sulla misura della provvisionale, quando la doglianza attenga solo al quantum e non a vizi logici o giuridici radicali, non integra un motivo deducibile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione propone una censura non scrutinabile perché investe un profilo sottratto al sindacato di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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