Cassazione Penale, Ordinanza n. 23296/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo meramente reiterativo di censure già proposte in appello e comunque manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Torino. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto come reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell'art. 648-ter c.p. In sostanza, la difesa contestava la ricostruzione del fatto e la sua sussunzione nella fattispecie incriminatrice, riproponendo doglianze già formulate in appello. La Corte rileva che il motivo era reiterativo di censure già esaminate e disattese in secondo grado e, comunque, manifestamente infondato perché fondato su vizi non emergenti dalla sentenza impugnata e su un'interpretazione della norma contrastante con la giurisprudenza consolidata. La condotta valorizzata dai giudici di merito consisteva nell'effettuazione di bonifici di rilevante importo in favore di altre società commerciali, letta come forma di reimpiego del denaro.
Norme richiamate
La condotta di impiego/reimpiego può integrare il reato anche se non presenta l'idoneità dissimulatoria tipica della ricettazione o del riciclaggio; è sufficiente l'effettuazione di operazioni come bonifici verso altre società commerciali, quando la sentenza di merito ne evidenzi l'offensività come forma di reimpiego.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza specifica critica, i motivi già dedotti e disattesi in appello.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando contesta vizi motivazionali o di legge che non emergono dalla sentenza impugnata e si fonda su una lettura della norma smentita dalla giurisprudenza consolidata.
- Ai fini dell'art. 648-ter c.p., la condotta di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita può consistere anche in operazioni di trasferimento o reimpiego in attività economiche, senza che sia necessaria la tipica funzione dissimulatoria propria di fattispecie contigue.
- L'accertamento di merito che valorizzi l'effettuazione di bonifici consistenti verso altre società può sorreggere la qualificazione del fatto come reimpiego, se la motivazione spiega l'offensività concreta della condotta.
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