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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15601/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da due ordinanze ingiunzione emesse da un Comune per violazioni in materia di trasporto di sottoprodotti di origine animale (pelli di bovino e vitelli), contestate a una società e a un soggetto fisico. Le ordinanze erano state impugnate davanti al Tribunale, che aveva rigettato le opposizioni. In appello, la società aveva ottenuto l'annullamento delle ordinanze e la compensazione integrale delle spese. La società soccombente in primo grado ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza d'appello, deducendo: violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per insussistenza dei presupposti della compensazione; nullità per motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 132, n. 4, c.p.c.; ulteriore violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. rispetto alla seconda ratio decidendi; nullità per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; e, infine, una censura ripetitiva sulla violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. La Corte d'appello aveva giustificato la compensazione delle spese richiamando l'assoluta novità della questione e la mancata esibizione, al controllo stradale, di idonea documentazione di accompagnamento delle pelli da parte del dipendente della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e non apparente la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando sia l'assoluta novità della questione, sia un profilo fattuale relativo al comportamento del dipendente che non aveva esibito la documentazione richiesta al momento del controllo. Ha inoltre affermato che la compensazione delle spese può essere giustificata anche da una situazione di assoluta incertezza in fatto, non solo in diritto, e che il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione palesemente illogica o macroscopicamente errata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nonché all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    La compensazione delle spese è legittima non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche in presenza di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, anche in ipotesi analoghe di assoluta incertezza in diritto o in fatto, purché di gravità ed eccezionalità comparabile alle ipotesi tipiche.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; non è nulla se consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca in modo assoluto la motivazione o se questa è solo apparente; non vi è nullità quando la ragione della decisione sia desumibile dal testo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. n. 132/2014

    È richiamato come fonte delle modifiche all'art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di compensazione delle spese.

  • L. n. 228/2012

    È richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha inciso sull'interpretazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., consentendo la compensazione anche in ipotesi analoghe di assoluta incertezza.

Massime di principio

  • La compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. può essere disposta non solo per soccombenza reciproca, ma anche per assoluta novità della questione trattata o per situazioni di assoluta incertezza, sia in diritto sia in fatto, purché siano di gravità ed eccezionalità comparabile alle ipotesi tipizzate.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è sindacabile in cassazione solo quando sia del tutto apparente, manifestamente illogica o macroscopicamente errata; è sufficiente che dal testo della decisione sia desumibile la ratio giustificatrice.
  • Il requisito dell'assoluta novità della questione può riguardare anche il profilo fattuale della controversia e non necessariamente soltanto la soluzione giuridica.
  • Non integra nullità della sentenza il fatto che la motivazione richiami elementi fattuali e li utilizzi come giustificazione delle spese, se il percorso argomentativo rimane coerente e comprensibile.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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