Cassazione Penale, Sentenza n. 48035/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 178 c.p.p. per presunta omessa valutazione del legittimo impedimento comunicato via PEC in primo grado; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. per la ritenuta attendibilità della persona offesa nonostante presunte discordanze e l'asserito coinvolgimento di quest'ultima in un reato collegato; 3) violazione degli artt. 62-bis e 163 c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'applicazione di una condizione alla sospensione condizionale della pena senza tener conto della situazione economica dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità dei motivi, rilevando che il ricorrente si è limitato a riproporre argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello. Ha confermato la correttezza della valutazione della Corte di appello sulla gestione dell'istanza di legittimo impedimento (PEC trasmessa in modo irregolare e non tempestivamente portata a conoscenza del giudice), sulla valutazione di attendibilità della persona offesa e sulla negativa concessione delle attenuanti generiche. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite (Morelli Dora e Rosignoli Daniela). Si conferma, nel complesso, il giudizio di responsabilità e la relativa dosimetria della pena decisa in sede di appello (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. e rideterminazione della pena per il reato di truffa in anni 2 di reclusione e euro 600,00 di multa, con sospensione condizionale subordinata al versamento della provvisionale).
Norme richiamate
Aggravante richiamata in primo grado ma poi esclusa dalla Corte di appello; la cassazione non ha inficiato tale valutazione e ha confermato la legittimità della riforma operata dal giudice di merito.
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (truffa); la responsabilità per tale fatto è stata confermata in sede di merito e sostanzialmente mantenuta dalla Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso.
Regola il legittimo impedimento. La Corte ha ritenuto che la comunicazione via PEC non regolarizzata e non tempestivamente portata a conoscenza del giudice non vincola il procedimento; l'istanza poteva essere valutata solo se effettivamente ed in tempo utile per il giudice.
Disciplina l'esame della persona offesa; la Corte di appello ha valutato la credibilità della persona offesa con motivazione logica e la Cassazione ha ritenuto inammissibile la rinnovata critica del ricorrente che chiedeva diversa valutazione delle contraddizioni.
Regola le circostanze attenuanti generiche dopo la riforma del 2008; la Corte ha spiegato che non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per riconoscere la diminuente e ha motivato adeguatamente il diniego.
Riferito in relazione alla disciplina delle circostanze; la Corte di merito ha applicato i criteri di legge per la valutazione delle attenuanti e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto nel rigetto delle stesse.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in motivazione per il principio di inammissibilità dei motivi generici e per la necessità di correlare le critiche alle argomentazioni del giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata per richiedere che la motivazione impugnata sia manifestamente illogica, assente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato tale vizio.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Cassazione per liquidare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla cassa delle ammende e per la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve svolgere una critica specifica e motivata alla decisione impugnata: la mera ripetizione dei motivi d'appello o una formulazione generica rende il ricorso inammissibile.
- Le comunicazioni tramite PEC da parte di soggetti privati, se inviate in modo irregolare o non tempestivamente portate all'attenzione del giudice, possono non essere prese in considerazione; il legittimo impedimento comunicato via PEC deve essere effettivamente e tempestivamente portato alla conoscenza del giudice.
- La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito, della credibilità delle fonti o del diverso apprezzamento delle prove: può censurare la motivazione del giudice di merito solo se questa sia manifestamente illogica, contraddittoria o assente.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il semplice stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; è necessaria la presenza di elementi positivi che giustifichino la diminuente.
- Le condizioni poste per la sospensione condizionale della pena, incluse valutazioni sulle condizioni economiche, devono essere dedotte e documentate dalle parti nei gradi di merito: la Cassazione non sostituisce valutazioni probatorie generiche non provate.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità possono essere inflitte spese processuali e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante curare la specificità e la fondatezza delle censure.
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