Cassazione Penale, Sentenza n. 39260/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva disposto di non tener conto, allo stato, della condanna irrevocabile del 23/06/2014 (anni 3 e mesi 2 di reclusione e multa) nel provvedimento di esecuzione risultante dal cumulo. Il Procuratore generale contestava che la Corte territoriale avesse posto in esecuzione una decisione non definitiva relativa al riconoscimento della continuazione e avesse così escluso ingiustificatamente l'esecuzione dell'irrevocabile sentenza del 2014; inoltre evidenziava che l'eventuale determinazione della continuazione e la quantificazione della pena complessiva non erano ancora definitive e che, comunque, la porzione di pena eventualmente già scontata in eccesso non poteva essere considerata fungibile rispetto alla successiva pena per il reato continuato (tra cui il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che la condanna irrevocabile del 23/06/2014, inclusa nel cumulo, deve essere eseguita ai sensi dell'art. 656 c.p.p.; al contrario, gli effetti del riconoscimento della continuazione e l'aumento di pena derivante da essa possono essere posti in esecuzione solo dopo che anche tali pronunce siano divenute irrevocabili. L'organo dell'esecuzione, una volta acquisita la pronuncia definitiva sulla continuazione, dovrà emettere un nuovo provvedimento di cumulo che tenga conto della rideterminazione della pena e, se del caso, della fungibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dal Procuratore generale per dedurre la violazione di norme sull'esecuzione e sul cumulo delle pene.
Principio per cui le decisioni irrevocabili devono essere messe in esecuzione: la sentenza penale irrevocabile compresa nel cumulo va eseguita anche se vi sono ancora procedimenti relativi a presunte continuazioni non definitive.
Richiamato nel motivo di ricorso per segnalare presunta violazione del comportamento del giudice dell'esecuzione; nel contesto la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non potesse sospendere l'esecuzione di una sentenza irrevocabile in attesa di pronunce non definitive sulla continuazione.
Norma sostanziale relativa al delitto di associazione mafiosa, qui citata per descrivere la natura del reato oggetto di parte della litis e per spiegare potenziali profili di complessità nella determinazione della pena, ma non modificante il principio che le sentenze irrevocabili vanno eseguite.
Massime di principio
- Una sentenza penale irrevocabile inclusa in un provvedimento di cumulo deve essere eseguita immediatamente anche se sono pendenti procedure relative al riconoscimento della continuazione; non è lecito sospenderne l'esecuzione in attesa di decisioni non definitive.
- Il riconoscimento della continuazione e qualunque aumento di pena derivante da esso possono essere eseguiti solo quando la relativa pronuncia sia divenuta irrevocabile; fino ad allora non si può porre in esecuzione la parte non definitiva.
- Dopo che la pronuncia sulla continuazione diventa definitiva, l'organo dell'esecuzione deve adottare un nuovo provvedimento di cumulo che ridetermini la pena complessiva e valuti, se del caso, la fungibilità o il computo di pena già scontata.
- Il giudice dell'esecuzione non può anticipare effetti di sentenze ancora impugnabili né modificare l'esecuzione di una sentenza irrevocabile per questioni ancora in corso di cognizione o appello.
- In presenza di più titoli con possibili effetti di continuazione, è necessario distinguere nettamente tra le decisioni irrevocabili, da eseguire, e quelle suscettibili di modifiche, la cui esecutività dipende dal passaggio in giudicato.
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