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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38761/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito la richiesta custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, rimarcando che erano trascorsi oltre due anni dalla consumazione del reato e che il ricorrente aveva una sola condanna definitiva di due mesi; (ii) violazione di legge (art. 275, comma 2-bis, c.p.p.) e vizio di motivazione circa la non concedibilità della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la modesta entità della pena pregressa avrebbe dovuto consentire la sospensione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta le censure come manifestamente infondate: la motivazione del Tribunale di riesame è ritenuta accurata ed esaustiva nel ritenere attuale il pericolo di reiterazione (modus operandi organizzato e non occasionale, assenza di attività lavorativa, dichiarazione di generalità false, prossimità dei precedenti). Quanto alla sospensione condizionale, la Corte osserva che la questione è limitata ai casi in cui sia applicata una misura coercitiva (qui è stata applicata una misura non coercitiva) e rileva nel casellario una condanna a pena non sospesa ostativa alla concessione del beneficio (art. 164, comma 2, n.1 c.p.). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare €3000 alla Cassa delle ammende. Ordina gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; giustificano l'assenza delle parti in udienza.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati per cui sono ritenuti gravi indizi di colpevolezza; la Corte prende atto del riconoscimento di gravi indizi dal Tribunale di riesame.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Altro articolo penalmente contestato indicato nell'ordinanza di merito come parte delle condotte per le quali sussistono gravi indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata poiché non confuta l'esaustiva motivazione del Tribunale di riesame.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla valutazione della sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che la rilevanza di questa prognosi è limitata ai casi di applicazione di misure coercitive, mentre qui la misura è non coercitiva.

  • art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen.

    Richiamato per motivare l'ostatività alla concessione della sospensione condizionale: dal casellario emerge una condanna a pena non sospesa che impedisce il beneficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

Massime di principio

  • La mera distanza temporale tra la consumazione del reato e la valutazione cautelare non esclude di per sé il pericolo di reiterazione: il giudizio prognostico si basa sulle concrete modalità della condotta, sulla pericolosità attuale (es. organizzazione dell'azione, assenza di legami lavorativi, dichiarazioni false) e sulla vicinanza di precedenti.
  • In sede di Cassazione un ricorso che ripropone pedissequamente le stesse censure già esaminate senza effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito è frequentemente dichiarato manifestamente infondato e inammissibile.
  • La rilevanza della possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena (art. 275 c.p.p.) ai fini della valutazione delle esigenze cautelari è limitata: assume rilievo soprattutto quando sia in discussione l'applicazione di misure coercitive; una misura non coercitiva (es. obbligo di presentazione) incide diversamente sulla valutazione.
  • Una condanna precedente non sospesa può essere ostativa alla concessione di benefici come la sospensione condizionale (art. 164 c.p.), e questo elemento può legittimamente influenzare la decisione sul regime delle misure cautelari.
  • Presentare ricorsi in Cassazione privi di adeguata considerazione della motivazione di merito può comportare sanzioni economiche oltre alle spese processuali (es. contributo alla Cassa delle ammende) quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • La procedura per contraddittorio scritto implica che, in assenza di istanza per trattazione orale, il giudizio si svolge sulla base degli atti: è quindi importante che il ricorso punti su errori di diritto o gravi vizi di motivazione concretamente individuati.

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